Elezioni europee: tutte le regole per il voto del 25 maggio
Sono oltre 49 milioni gli elettori italiani chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento europeo. Saranno eletti i 73 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Si potranno esprimere fino a tre preferenze, ma per candidati di sesso diverso. Si vota anche per l'elezione dei presidenti e dei consigli regionali dell'Abruzzo e del Piemonte e dei sindaci e dei consigli di 3.900 comuni delle regioni a statuto ordinario (di cui 24 capoluoghi di provincia). Ecco tutte le regole per il voto
5. Elezioni regionali in Abruzzo (scheda verde)

Le elezioni regionali in Abruzzo sono disciplinate con legge regionale. Ogni elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed un voto a favore di una lista provinciale; inoltre può esprimere un voto di preferenza per un candidato consigliere della lista provinciale votata. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. L'elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto: tracciando un segno di voto per una delle liste provinciali nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza: in tal caso scriverà il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. Il voto espresso per una delle liste provinciali è contestualmente attribuito al candidato Presidente collegato alla lista provinciale e alla coalizione di cui la lista stessa fa parte; tracciando un segno di voto solo sul nominativo del candidato Presidente: il voto è attribuito al solo candidato Presidente. È importante evidenziare che: se il segno di voto è espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente il voto è attribuito al solo candidato Presidente; non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista provinciale diversa da quelle a lui collegate è nullo; il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.
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