L'Abc del decreto casa, dalla cedolare secca al bonus mobili, ecco le novità
Ecco le novità del decreto casa, appena convertito in legge - ALLA CAMERA VIA LIBERA DEFINITIVO PER IL DL CASA ED EXPO
di Nicoletta Cottone
3. Decreto casa/Alloggio sociale, riscatto a termine

Arriva la facoltà di inserire la clausola di riscatto dell'unità immobiliare e le relative condizioni economiche, nelle convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali, alle condizioni previste nella norma. Il conduttore può imputare i corrispettivi pagati al locatore in parte in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e in parte in conto affitto.
In tali ipotesi, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, i corrispettivi si considerano fiscalmente quali canoni di locazione; ricorrendone le condizioni, tali corrispettivi sono parzialmente esenti da imposte sui redditi e da Irap. Ai fini fiscali (imposte dirette), in caso di riscatto dell'unità immobiliare, l'esercizio di competenza in cui si considerano conseguiti i corrispettivi derivanti dalla cessione è quello in cui avviene l'effetto traslativo della proprietà del bene. Le eventuali imposte correlate agli "acconti-prezzo" costituiscono un credito di imposta. Prevista l'attuazione della disciplina di dettaglio con un decreto.
Le disposizioni si applicano ai contratti di locazione stipulati a partire quindi dal 29 marzo 2014. L'esercizio del diritto di riscatto dell'immobile è consentito a tre condizioni: non prima di sette anni dall'inizio della locazione; da parte dei conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare; divieto di rivendere l'immobile prima dello scadere dei 5 anni. Il conduttore, fino alla data del riscatto dell'alloggio sociale, ha la facoltà di imputare i corrispettivi pagati al locatore: parte in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio, parte in conto affitto. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio, ricevendo dunque il medesimo trattamento fiscale. Ai fini Irpef, ove ne ricorrano le condizioni, il conduttore potrà usufruire della detrazione per canoni di locazione prevista dall'articolo 7 del provvedimento in esame. Ai fini Irap, le società personali e gli imprenditori individuali potranno dedurre dall'imponibile anche i costi dei canoni di locazione di beni strumentali (articolo 8).
©RIPRODUZIONE RISERVATA