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L'Abc del decreto casa, dalla cedolare secca al bonus mobili, ecco le novità

Ecco le novità del decreto casa, appena convertito in legge - ALLA CAMERA VIA LIBERA DEFINITIVO PER IL DL CASA ED EXPO

11. Decreto casa/Edilizia residenziale sociale

Enunciate le finalità, alla base delle sue disposizioni, coincidenti con il perseguimento della riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, favorendo il risparmio energetico e la promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un processo integrato di rigenerazione delle aree urbanizzate e dei tessuti edilizi esistenti attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale.

L'articolo è finalizzato anche alla creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto. Viene definito alloggio sociale l'unità immobiliare adibita a uso residenziale quando sia realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, e da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato. Gli alloggi sociali sono anche destinati alle donne ospiti dei centri antiviolenza e delle case rifugio. Viene anche considerato alloggio sociale l'unità abitativa: destinata alla locazione, con vincolo di destinazione d'uso, comunque non inferiore a 15 anni, all'edilizia universitaria convenzionata; destinata alla locazione con patto di futura vendita, per un periodo non inferiore ad 8 anni.

Il patto può anche riguardare la futura assegnazione. Vengono escluse le aree in cui insistono gli immobili da destinare ad alloggi sociali e gli immobili stessi dal computo delle quantità minime inderogabili di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal Dm Lavori pubblici 1444/1968. L'articolo si applica nei comuni ad alta tensione abitativa, al patrimonio edilizio esistente, compresi gli immobili non ultimati e gli interventi non ancora avviati provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge o regolati da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa data e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Sono ammessi i seguenti interventi per la realizzazione di alloggi sociali: ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico; sostituzione edilizia mediante anche la totale demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma e diverso sedime nel lotto di riferimento, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 30 del Dl 69/2013 (lettera b); variazione della destinazione d'uso di edifici anche senza opere (lettera c); creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessarie a garantire l'integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali (lettera d); edilizia abitativa con gestione collettiva dei servizi di pertinenza, di edilizia abitativa e dei relativi servizi finalizzati ad utenti di età maggiore di 65 anni ; recupero di immobili fatiscenti o da dismettere esistenti nei centri storici e nelle periferie. Gli interventi per la realizzazione di alloggi sociali non possono riguardare edifici abusivi o siti in aree ad inedificabilità assoluta e non sono ammessi nei centri storici qualora rientrino nelle tipologie di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5. Limitatamente agli interventi di cui alle lettere b) e d), divieto di autorizzazione in deroga agli strumenti urbanistici, regolamenti edilizi e destinazioni d'uso. Necessario anche rispettare la destinazione agricola dei suoli. Gli interventi sono regolati da convenzioni sottoscritte dal comune e dal soggetto privato con la previsione di clausole sanzionatorie per il mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso. I progetti relativi agli interventi per la realizzazione di alloggi sociali, ad eccezione di quelli riguardanti il mutamento di destinazione d'uso senza opere, dovranno assicurare, tramite ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, la copertura del fabbisogno energetico necessario per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Affidata alle regioni - entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - per gli ambiti non disciplinati da norme o da convenzioni già stipulate, la definizione: dei requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale; dei criteri di regolamentazione dei canoni di locazione; dei prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita. Entro lo stesso termine le regioni definiscono la durata del vincolo di destinazione d'uso, ferma restando la durata minima di 15 anni per gli alloggi concessi in locazione e di 8 anni per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto. Possibilità per le Regioni di introdurre norme di semplificazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri di urbanizzazione per gli interventi previsti da questo articolo. I comuni devono assolvere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto una serie di compiti (e comunque anteriormente al rilascio del primo titolo abilitativo edilizio). Accelerazione dell'utilizzo delle risorse del Piano casa. Cento milioni di euro sono destinati a una serie di interventi:
creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita; realizzazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi; nonché per il raggiungimento dell'obiettivo di creare quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili Erp in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto. L'importo è ripartito da un Dm Infrastrutture previa intesa con la Conferenza unificata. Consentita, anche in deroga a quanto previsto dalle relative norme di finanziamento, la cessione o il conferimento ai fondi immobiliari o agli altri soggetti contemplati dal comma 3, lettera a) dell'articolo 11 del Dl 112/2008, di immobili residenziali (ultimati o in corso d'opera) realizzati da soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, e destinati a concorrere all'aumento dell'offerta di alloggi sociali. Posta come condizione che, per tali immobili, vengano mantenuti i vincoli di destinazione previsti dalle norme di finanziamento. Disposizioni finalizzate a consentire l'utilizzo, per la realizzazione di alloggi sociali, di aree o diritti edificatori che dovevano servire per la costruzione di alloggi, nell'ambito del Programma di Erp destinato ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, ma per i quali non si è avuta una copertura finanziaria (articolo 10).

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