Dichiarazione dei redditi, le otto mosse per una compilazione ottimale
Sono molte le novità contenute nella circolare dell'agenzia delle Entrate 21 maggio 2014, n. 11/E. Composta da 42 pagine e strutturata a domane e risposte, influenzerà notevolmente la stagione delle dichiarazioni dei redditi, già iniziata da qualche mese
di Luca De Stefani
2. Dichiarazione dei redditi / Familiari conviventi

Anche se la circolare 11 maggio 1998, n. 121/E, le istruzioni di Unico PF 2014 e del 730 2014, prevedono che il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto di ristrutturazione possa detrarre le relative spese al 36-50%, solo con bonifici eseguiti dallo stesso e solo con le fatture "a lui intestate", in coerenza con la circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, se "la fattura e il bonifico" sono "intestati ad uno solo" dei due soggetti (familiare convivente ovvero possessore o detentore) e la "spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non" risulta "indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta".
Questa annotazione "deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio" e la ripartizione della spesa non potrà essere modificata nei successivi periodi d'imposta (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 4.1).
Questo principio vale anche, ad esempio, per l'acquisto di un box-auto pertinenziale, per il quale la fattura viene intestata al proprietario dell'"appartamento cui il predetto box è pertinenza", mentre il bonifico viene eseguito dal familiare convivente. Anche in questo caso, la detrazione compete "al soggetto, familiare convivente, che ha effettivamente sostenuto la spesa, attestando sulla fattura che le spese per gli interventi agevolabili sono dallo stesso sostenute ed effettivamente rimaste a carico" (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 4.6).
Già nella circolare 1° giugno 1999, n. 122/E, le Entrate hanno chiarito che, anche se nella certificazione dell'amministratore condominiale è indicato, "per ogni alloggio, un solo nominativo di riferimento", la detrazione Irpef del 36-50% per i lavori edili sulle parti comuni può essere detratta dal contribuente che ha effettivamente pagato le spese condominiali, "a condizione che attesti, sul documento comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alle spese in questione, il suo effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione". Ora, è stato chiarito che questa regola è valida anche se il familiare convivente ha pagato queste spese condominiali "con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato ai due" soggetti (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 4.3).
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