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Questo articolo è stato pubblicato il 04 giugno 2014 alle ore 06:38.

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Il comportamento dell'imprenditore manifestamente antieconomico può celare operazioni evasive e quindi legittima l'amministrazione finanziaria ad accertare un maggior reddito anche in assenza di irregolarità formali nella contabilità. Ma questa regola non si estende all'Iva. È questo, in estrema sintesi, l'orientamento che sembra ormai consolidarsi in seno alla Corte di cassazione a proposito di accertamenti che derivano da comportamenti ritenuti antieconomici.
Frequentemente, gli uffici, sul presupposto che chiunque svolga un'attività economica è indotto a generare utili, contestano alle imprese le scelte operate asserendo una presunta antieconomicità quale indice di manifestazione evasiva. Negli ultimi tempi, però, la crisi economica ha profondamente inciso sui risultati prodotti dalle imprese interessando tutti i settori merceologici. Ne consegue che eventuali risultati negativi possono essere dipesi dalle difficoltà di questi tempi. Tuttavia, i verificatori, pur non scoprendo violazioni, attribuiscono gli scarsi o poco soddisfacenti risultati a comportamenti complessivamente evasivi: così, costi eccessivamente rilevanti ovvero ricavi più modesti rispetto all'ordinario, diventano chiaro sintomo di evasione.
La giurisprudenza di legittimità, fatta eccezione per l'Iva, di norma ritiene che, in presenza di una manifesta condotta antieconomica, debba essere il contribuente a spiegare le ragioni delle scelte aziendali. È poi compito del giudice di merito, per poter annullare l'accertamento, specificare le ragioni per le quali ritiene che l'antieconomicità non sia sintomatica di possibili violazioni (Cass. 16642/2011; 14428/2005, 951/2009; n. 24532/2007; n. 20857/2007 n. 11559/2007).
Recentemente la Cassazione (sent. n. 12167 del 30 maggio 2014) ha affermato che è legittimo l'accertamento induttivo quando il risultato sia contrario a criteri di economicità. In tali casi, infatti, la contabilità deve considerarsi inattendibile con conseguente possibilità per l'amministrazione di operare le rettifiche anche sulla base di presunzioni semplici.
Tra i casi più frequenti, vi sono le fatturazioni infragruppo, per le quali normalmente gli uffici rilevano differenze dei prezzi praticati rispetto al c.d. valore normale. In altre parole, si contesta (in assenza di consolidato nazionale) il prezzo praticato per lo scambio di beni o servizi da società dello stesso gruppo e ciò perché difforme da quello applicato sul mercato da aziende esterne.
Questa prassi trae origine dagli scambi tra società con sedi in Paesi diversi, dove può esserci l'interesse a trasferire reddito in zone a tassazione più agevolata. Tuttavia viene ora contestata anche in ambito nazionale nonostante la norma di riferimento subordini la sua applicazione all'ubicazione in uno Stato estero di una delle due imprese che hanno partecipato alla transazione. E proprio in occasione in queste contestazioni, non di rado, si verifica che il valore normale dei prezzi praticati, muti non tanto in relazione ai listini riscontrati sul mercato, ma rispetto al soggetto verificato. Se si tratta di società che ha dedotto il costo (quindi che ha ricevuto il bene o la prestazione), l'Agenzia rileva l'eccessiva onerosità (prezzo praticato ritenuto superiore a quello di mercato) al fine di ridurre l'utile; se, invece, il controllo è eseguito sulla società che ha dichiarato i ricavi (quindi che ha venduto il bene o effettuato la prestazione) gli uffici sono soliti sostenere che il prezzo praticato è inferiore agli ordinari listini. Ne consegue che, di fronte alla stessa operazione, la valutazione potrebbe cambiare a seconda del soggetto sottoposto al controllo.
Va da sé che se la società ha dedotto il costo ha risparmiato imposte, ma l'impresa che l'ha fatturato, le ha versate, nell'ambito di un gruppo: quindi la contestazione, in assenza di illeciti di altra natura, potrebbe non avere senso.
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Le linee interpretative
INSINDACABILITÀ DELLE SCELTE
(orientamento minoritario)
In base a questa linea, che tuttavia non è maggioritaria, la norma tributaria lega la deducibilità del costo al solo
concetto di inerenza senza limiti di importo (fatta eccezione per alcune specifiche spese)
Cass. n. 26162/2013, 24957/2010,
6599/2002
ASSOLVIMENTO ONERE DELLA PROVA
(orientamento maggioritario)
È il contribuente che deve spiegare le ragioni delle scelte aziendali. È poi compito del giudice di merito, specificare le ragioni per le quali ritiene che l'antieconomicità non sia sintomatica di possibili violazioni Cass. n. 16642/2011; 14428/2005, 951/2009; 24532/2007; 20857/2007; 11559/2007

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