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Questo articolo è stato pubblicato il 10 giugno 2014 alle ore 20:02.
L'ultima modifica è del 10 giugno 2014 alle ore 20:12.

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Con la caduta del divieto di fecondazione eterologa non si crea alcun vuoto normativo. Esistono già tutte le norme applicabili per praticare questa tecnica in Italia, perché tutte le regole previste per la fecondazione omologa sono applicabili anche alla fecondazione di tipo eterologo. È questa una delle motivazioni che hanno portato la Corte costituzionale a emettere la sentenza con cui, lo scorso 9 aprile, ha bocciato il divieto di fecondazione eterologa contenuto nella legge 40.

La Corte ricorda, comunque - nelle motivazioni pubblicate oggi - di aver affermato «sin dalla sentenza n. 59 del 1958 che il proprio potere di dichiarare l'illegittimità costituzionale delle leggi non può trovare ostacolo nella carenza legislativa che, in ordine a dati rapporti, possa derivarne; mentre spetta alla saggezza del legislatore di eliminarla nel modo più sollecito ed opportuno» e, di recente, di aver ribadito che «posta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa - tanto più se attinente a diritti fondamentali - la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio».

«La determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali" e ciò anche quando sia necessario ricorrere all'eterologa, ha aggiunto la Consulta nelle motivazioni.

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