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Questo articolo è stato pubblicato il 23 giugno 2014 alle ore 06:37.

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A partire dal 2015 arriva la dichiarazione dei redditi precompilata: l'agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, i dati contenuti nel Cud e quelli trasmessi da soggetti terzi, entro il 15 aprile 2015 (in via sperimentale) renderà disponibile la dichiarazione precompilata dei redditi prodotti nell'anno 2014 ai lavoratori dipendenti, assimilati e ai pensionati che possiedono i requisiti per presentare il modello 730, i quali potranno accettarla oppure modificarla.
Il contribuente, dal prossimo anno, potrà così accedere alla dichiarazione precompilata tramite i seguenti canali: direttamente online tramite il sito delle Entrate, delegando il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato, oppure direttamente tramite altri canali telematici che saranno individuati con provvedimento del direttore delle Entrate.
Resta ferma la possibilità di continuare a utilizzare il modello 730 o l'Unico compilati secondo le modalità ordinarie.
Il lavoratore/pensionato potrà accettare la "precompilata" oppure la potrà modificare: in entrambi i casi, avrà tempo fino al 7 luglio per trasmetterla direttamente all'agenzia delle Entrate, se è abilitato ai servizi; in alternativa, potrà rivolgersi al proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale oppure ricorrere al Caf o a un professionista abilitato presentando anche, in questa ipotesi, la relativa documentazione, per permettere la verifica di conformità sui dati forniti.
Il termine di presentazione verrà anticipato al 31 maggio per i soggetti senza sostituto d'imposta: questi contribuenti dovranno infatti effettuare i versamenti, quando dovuti, entro il 16 giugno.
Per quanto concerne la dichiarazione congiunta, i coniugi con i requisiti per la presentazione di questa tipologia di modello reddituale, potranno unire le "precompilate" in sede di accettazione o modifica; nel caso in cui la dichiarazione "precompilata" venga messa a disposizione a uno solo dei coniugi, sarà esclusa la presentazione diretta attraverso i servizi telematici e quindi diventerà necessario rivolgersi a un intermediario abilitato.
Se il contribuente accetterà la dichiarazione (e la presenterà senza modificarla) sarà soggetto soltanto al controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e sugli oneri certificati, ma non trattenuti: questa modalità lo esonera dal controllo formale sui dati forniti dal sostituto d'imposta e sugli oneri detraibili comunicati dai soggetti terzi all'agenzia delle Entrate. Inoltre, in questa fattispecie, non verrà altresì applicata la disposizione dei controlli preventivi sui rimborsi complessivamente superiori a 4mila euro in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze scaturite dalla precedente dichiarazione.
Il controllo sarà invece eseguito su tutti i dati indicati, nel caso in cui la dichiarazione venga presentata direttamente o tramite il sostituto d'imposta e siano state apportate modifiche tali da incidere sulla determinazione del reddito o dell'imposta; se la "precompilata" - anche senza essere modificata - sarà invece presentata al Caf o al professionista abilitato, il controllo formale verrà effettuato nei confronti del soggetto che appone il visto di conformità.
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