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Formazione e tirocini solo per un richiedente asilo su sei

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il sistema di accoglienza

Formazione e tirocini solo per un richiedente asilo su sei

Solo un richiedente asilo su sei in Italia usufruisce dei servizi di «accoglienza integrata» del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) gestito dagli enti locali e finanziato dal ministero dell’Interno. Nel sistema dell’accoglienza destinato ai profughi, a fine 2017 c’erano 184mila stranieri (Lombardia in testa con oltre 26mila presenze). Di questi solo 31.270 (dati Spar novembre 2017) collocati nella rete di protezione gestita dagli enti locali (circa 1.110 Comuni coinvolti su un totale di 8mila). I restanti 152mila, ossia la stragrande maggioranza, sono concentrati prevalentemente nei cosiddetti Centri di accoglienza straordiaria (Cas), strutture individuate dalle prefetture (in convenzione con cooperative, associazioni e strutture alberghiere) e spesso «subite» dai sindaci, che offrono solo servizi essenziali (alloggio, vitto, pocket money (2,50 €) e una tessera di ricarica telefonica all'arrivo). Una piccola parte finisce nei centri di prima accoglienza.

Ben più qualificati i servizi forniti ai «fortunati» che rientrano nel sistema di protezione dagli enti locali: dall’assistenza sanitaria alle attività multiculturali; dall’inserimento scolastico dei minori alla mediazione linguistica e interculturale; dall’orientamento e informazione legale all’inserimento lavorativo, ai tirocini, ai corsi formazione. Ma non vanno dimenticati le 10mila le persone, stimate in rapporto di Medici Senza Frontiere pubblicato oggi, escluse dall'accoglienza, tra richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, con limitato o nessun accesso ai beni essenziali e alle cure mediche

La procedura per la domanda d’asilo
A chi presenta domanda d’asilo è rilasciato un permesso di soggiorno valido per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui si è autorizzati a rimanere nel territorio nazionale. Un permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame non è concluso. Cosa che avviene quasi sempre. In una prima fase la domanda è esaminata dalla Commissione territoriale (sono venti sul territorio nazionale, alle quali vanno aggiunte 28 sezioni, per un totale di 48 collegi) competente, composta da 4 membri, di cui due appartenenti al ministero dell'Interno, un rappresentante del sistema delle autonomie e un rappresentante dell'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite.

Abolito un grado di giudizio
I dati del 2017 dicono che una forma di riconoscimento è stata concessa (tra status di rifugiato, protezione sussisiaria e protezione umanitaria) solo nel 40% dei casi. Mentre i dinieghi sono il restante 60%. Al termine di quella che è una procedura amministrativa, in caso di rigetto della domanda, si può presentare ricorso in tribunale. E la maggior parte dei richiedenti asilo lo fa. «I tempi di esame delle commissioni variano - spiega l’avvocato dell’Asgi (Associazione per gli studi giurici sull’immigrazione) Nazzarena Zorzella - ma in media superano l’anno, così come quelli dei tribunali di primo grado». Da sottolineare che nel 2016 il 61% dei ricorsi presentati dai migranti che si sono visti rifiutare lo status di rifugiati dalle Commissioni territoriali è stato accolto dagli uffici giudiziari italiani. Il dato è emerso lo scorso anno nel corso di un incontro organizzato dalla Settima Commissione del Csm. Nello specifico, nel 2016 sono stati accolti il 35% dei procedimenti di primo grado e il 26% dei ricorsi in Appello. «Ma dai dati forniti lo scorso anno dal presidente della commissione nazionale asilo Angelo Trovato in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza - aggiunge Zorzella - risulta che i ricorsi accolti dal 2014 a fine 2016 sono a quota 70%».

Accoglienza non sempre garantita
Sul fronte giudiziario lo spartiacque è il decreto Minniti n.13 del 2017, che ha puntato a tagliare i tempi di trattazione delle domande di asilo, eliminando il giudizio in appello. «Ma sia prima che dopo la riforma Minniti, a meno di domanda dichiarata inammissibile, - prosegue Zorzella - il ricorso sospende l’esecutività del provvedimento di diniego della commissione territoriale. Solo che prima la sospensione valeva per tutti i gradi di giudizio. Poi solo per il primo grado». Stesso discorso sul fronte dell’accoglienza. «Con il vecchio rito - spiega l’avvocato Salvatore Fachile - l’accoglienza è garantita per tutta la durata della procedura giudiziaria, Cassazione compresa. Con il nuovo rito fino al rigetto del ricorso in primo grado».

Ma se l’assistenza è assicurata sempre fino alla fine nei centri Spar, diverso è il caso dei Cas. «Ho ricevuto molte segnalazioni - prosegue Fachile - di centri gestiti dalle prefetture che hanno allontanato richiedenti asilo dopo la bocciatura del ricorso in primo grado ma anche dopo il diniego della commissione territoriale».

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