Informazioni complete e corrette e contratti più chiari sulle caratteristiche dei servizi: è lo scopo del provvedimento del 29 luglio di Bankitalia sulla trasparenza di operazioni e servizi bancari e finanziari (contratti di deposito, conto corrente, mutuo, leasing, factoring) operative per le banche dal 1° gennaio.
La banca deve informare il cliente con:
- i documenti sui principali diritti del cliente (all'indirizzo www.bancaditalia.it/media/notizie/Guide_pratiche sono già state pubblicate due guide pratiche su conti correnti e mutui);
- il foglio informativo con informazioni su banca, condizioni e caratteristiche dell'operazione o del servizio, nonché (se il foglio informativo non lo indica) il «foglio comparativo dei mutui offerti» che elenca tutti i prodotti offerti e indica in modo chiaro caratteristiche e rischi tipici dei mutui (tasso di interesse, durata, modalità di ammortamento), in modo da far capire ai clienti le differenze tra i prodotti offerti;
- copia completa dello schema di contratto, che può essere richiesta dal cliente prima della conclusione del contratto;
- il «documento di sintesi», che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo che riguarda il tipo di operazione o servizio.
Prima della conclusione del contratto, la banca consegna al cliente, su sua richiesta, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula.
Nella fase di istruttoria dei contratti di finanziamento, il cliente può scegliere tra:
- la consegna di copia del contratto idonea per la stipula, che può essere subordinata al pagamento di una somma che non eccede le spese di istruttoria (il cui ammontare massimo è pubblicizzato nel foglio informativo);
- la consegna gratuita dello schema di contratto (privo delle condizioni economiche) e di un preventivo con le condizioni basate sulle informazioni fornite dal cliente.
Per i contratti di mutuo ipotecario offerti ai clienti al dettaglio, la consegna della copia del contratto idonea per la stipula è gratuita a partire dal momento in cui viene concordata la data per la stipula presso il notaio.
Il foglio informativo e il documento di sintesi sui mutui, anticipazioni bancarie o altri finanziamenti, conti correnti destinati ai consumatori e aperture di credito offerte a clienti al dettaglio devono riportare l'«Indicatore sintetico di costo» (Isc). Nei contratti di finanziamento, l'Isc è denominato «Tasso annuo effettivo globale» (Taeg) ed è calcolato come il Taeg previsto dalla disciplina in materia di credito al consumo.