Può ritenersi fondato il ricorso delle regioni contro il governo relativamente alla legge "sviluppo"?
All'interno del vigente quadro costituzionale, che assegna la materia della produzione, trasporto e distribuzione regionale dell'energia alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni, l'impugnativa delle regioni alla Corte costituzionale può trovare argomenti a sostegno. Infatti la Corte costituzionale ha in passato già ammesso l'attrazione di funzioni amministrative regionali a livello statale (come nel caso di specie) quando ciò si renda necessario per ragioni di esercizio unitario delle funzioni stesse. La modifica in via eccezionale del normale riparto delle funzioni tra Stato e Regioni è, quindi, consentita, a patto che ciò avvenga attribuendo un ruolo "forte" all'ente territoriale spogliato delle proprie ordinarie competenze. Questo ruolo forte consiste nel subordinare la decisione dello Stato all'assenso della regione: è la cosiddetta intesa "forte" (perché il dissenso regionale non è superabile). La legge delega 99/2009 e i decreti delegati in fase di emanazione si discostano dalle indicazioni della Consulta, poiché prevedono che il mancato accordo della regione sulla decisione statale - in merito alla localizzazione o autorizzazione degli impianti nucleari - possa essere superato con un decreto del Presidente della Repubblica. In questo modo le disposizione di legge finiscono con l'attribuire una posizione di debolezza all'ente "spogliato" della competenza. Di qui la violazione dell'autonomia amministrativa delle Regioni in materia energetica e del principio di leale collaborazione.

Può ritenersi fondato il ricorso del Governo contro tre regioni che hanno legiferato escludendo a priori insediamenti nucleari?
La previsione di legge con cui una Regione "spogliata" della competenza per effetto del decreto sviluppo escluda categoricamente l'insediamento di attività nucleari sul proprio territorio può ritenersi in contrasto con i poteri statali in materia energetica e, soprattutto, con il principio di leale collaborazione tra enti di governo (statale e regionale). Il diritto delle Regioni a un intesa "forte" non può infatti significare aprioristica opposizione alle scelte del Governo, bensì facoltà di manifestare dissenso, che deve però essere specificamente motivato. Diversamente deve essere valutata la norma regionale che si limita a subordinare la localizzazione delle attività energetiche sul territorio regionale all'espressione dell'intesa, che potrebbe invece essere ritenuta in linea con i principi dettati dalla Consulta.

Lo schema industriale e finanziario che si va delineando per le infrastrutture nucleari (il cosiddetto modello "finlandese" che prevede consorzi tra operatori e grandi consumatori con la formula pluriennale dei contratti di ritiro dell'elettricità a condizioni prefissate) è compatibile con la disciplina Antitrust e con e regole di liberalizzazione del settore energetico?
Questi contratti, abbinati a modelli consortili di realizzazione degli impianti nucleari, contribuiscono a determinare la certezza dell'investimento dell'operatore. Al tempo stesso possono avere un impatto anticoncorrenziale e da tempo hanno formato oggetto di indagine da parte della Commissione. Occorre quindi trovare un equilibrio tra l'individuazione di forme idonee a consentire la sostenibilità finanziaria del progetto nucleare e la tutela del mercato, che potrebbe comunque beneficiare dalla diversificazione delle fonti di produzione.