Ho circa una decina di scontrini "parlanti" della farmacia dove c'è scritto solo "ticket farmaco" e poi il prezzo. Inoltre c'è anche il mio codice fiscale e la data dello scontrino. Posso detrarre le spese di questi scontrini?
La risposta è affermativa. Nel ricordare normativa e prassi che hanno già indicato i requisiti informativi che i documenti di spesa devono soddisfare per consentire il beneficio fiscale della deduzione o della detrazione d'imposta in relazione all'acquisto di farmaci, l'Agenzia delle entrate - con risoluzione n° 10/E del 17 febbraio 2010 - ha chiarito che "per quanto riguarda la dicitura ticket, si ritiene che essa soddisfi l'indicazione della natura del prodotto acquistato, potendo essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario".
A cura di Giuseppe Merlino

Mio padre è pensionato con un reddito lordo annuo che non supera i 7000 euro lordi. Abitazione di proprietà e alcune proprietà (terreni) con una rendita catastale irrisoria (non superano i 10 euro). Ha effettuato alcune spese mediche per un importo di circa 400 euro. Avremmo voluto fare la dichiarazione dei redditi compilando il 730 per detrarre le spese mediche ma il CAF a cui si è rivolto mio padre ha detto che con quel reddito la dichiarazione non era necessaria ed essendo a "irpef versata uguale a 0" (le ritenute irpef punto 5 del CUD sono 0) non era possibile detrarre le spese mediche. Addirittura hanno suggerito per la prossima volta di non farsi fare la ricevuta dal medico (abbassando la cifra in accordo con il medico) !!!! Mi sembra strano che non si possibile detrarre le spese mediche (oltre allo stupore per il comportamente di questo CAF)
Al di là dei suggerimenti del Caf, risponde al vero l'impossibilità di recuperare (attraverso il beneficio della detrazione) le spese sostenute dal padre non fiscalmente a carico (in quanto ha un reddito superiore ad € 2840,51), poiché lo stesso si trova nella situazione denominata d'incapienza d'imposta.
A cura di Giuseppe Merlino

Mia madre ha avuto un infortunio al ginocchio (rottura della rotula) nel mese di dicembre causata da una buca sulla strada fuori casa. Ha sostenuto e ancora oggi lo sta facendo notevoli spese mediche per la cura e la riabilitazione. Nel frattempo abbiamo però fatto causa al comune chiedendo il rimborso per l'incidente accaduto. Se tale rimborso avverrà, potrà precludere in qualche modo la detrazione delle spese sostenute ai fini della dichiarazione dei redditi?
Le spese sostenute nel mese di dicembre 2009 potranno essere indicate nel modello 730/2010 e, se nel 2010 dovessero essere rimborsate dal danneggiante, nel prossimo modello di dichiarazione dei redditi – Mod. 730/2011 (relativo al periodo d'imposta 2010) – l' importo rimborsato dovrà essere indicato al quadro D del Mod. 730/2011quale reddito soggetto a tassazione separata. Diverso è il caso delle spese sostenute nell'anno 2010 qualora venissero rimborsate nell'anno in corso dal Comune.
Le istruzioni per la compilazione del Mod. 730/2010, a pag. 29, evidenziano (e così sarà evidenziato nel prossimo Mod. 730/2011 in riferimento alle spese sostenute nel 2010), infatti, che "non vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 le spese sanitarie sostenute nel 2009 che hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio, le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi".
A cura di Giuseppe Merlino

Lo scorso luglio ero in Australia e mi si è rotta la sedia a rotelle elettrica che avevo con me (sono invalido civile al 100%) e ne ho comprata subito un'altra ( consegnata in albergo). Ho conservato la fattura del negozio australiano (cifra in dollari australiani) e l'addebito sulla mia carta di credito (importo convertito in euro in base al cambio del giorno). Posso detrarre questa spesa per protesi?
Trattandosi di ausilio tecnico (inserito nel c.d. Nomenclatore Tariffario delle Protesi) che permette di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico, indipendentemente dall'essere stato acquistato all'estero, si potrà beneficiare della detrazione fiscale purchè venga conservato il documento di spesa (che, essendo redatto in lingua inglese, traduzione in italiano non giurata) e la contabile dell'effettuato pagamento.
A cura di Giuseppe Merlino

Vorrei chiedervi se le spese per lenti a contatto, acquistate con fattura dell'ottico, possono rientrare nelle spese mediche detraibili.
Sì, la detraibilità della spesa per l'acquisto di lenti a contatto è riconosciuta, in quanto trattasi di "protesi sanitarie"- Come si evince dalle istruzioni per la compilazione del modello 730/2010 (v. appendice, pag. 64), per giustificare la spesa, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente (è il caso dell'ottico - cfr. risoluzione Ministero delle Finanze 16/03/1982, prot. 112 ). In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi. Si ricorda, altresì, che anche i liquidi per le lenti a contatto sono detraibili (in tal senso, circolare 3 maggio 1996 n. 108/E, paragrafo 2.4.5), in quanto i liquidi sono indispensabili per l'utilizzazione delle lenti stesse.
A cura di Giuseppe Merlino

È possibile detrarre tra le spese mediche la fattura sostenuta per una camera a pagamento in seguito a ricovero per intervento chirurgico (taglio cesareo per parto). Preciso che la fattura rilasciata dall'ospedale è con iva al 10% e nella descrizione hanno indicato "comprensiva eventuale pernottamento ospite".
Le spese sostenute per ricoveri collegati ad un'operazione chirurgica o a degenze rientrano tra le "spese sanitarie" che possono beneficiare della detrazione del 19 per cento sulla parte che supera euro 129,11. Nel modello 730/2010 la spesa sostenuta va indicata in colonna 2 del rigo E1. Si rammenta, tuttavia, che le spese per servizi extra e quelle sostenute per il pernottamento di congiunti sono da escludere.
A cura di Giuseppe Merlino

Vorrei avere delucidazioni in merito alle categorie di scontrini di farmacia ammessi alla detrazione. Appurato che tra le sigle accettate ai fini della detrazione vi sono: "med.", "f.co", "otc", "sop", "farmaco", "medicinale", "omeopatico", "ticket" , "preparazione galenica", vorrei sapere con certezza se anche la dicitura "ricetta" (presente il molti dei miei scontrini) rientra tra queste. O se, non essendo in tal caso specificata la natura del farmaco/prodotto, c'è bisogno comunque della ricetta originale riportante la denominazione dello stesso.
Nella risoluzione n° 10/E del 17 febbraio 2010 l'Agenzia delle entrate precisa che "in linea generale, che i documenti di spesa rilasciati per l'acquisto di medicinali consentono di fruire dei benefici IRPEF a condizione che gli stessi, anche se non riportano la dicitura "farmaco" o "medicinale", indichino comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci". Nel passare in rassegna le diverse diciture usualmente presenti sugli scontrini (quelle citate dal lettore) chiarisce che "per quanto riguarda la dicitura ticket, si ritiene che essa soddisfi l'indicazione della natura del prodotto acquistato, potendo essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario". Conclude, inoltre, evidenziando che " anche per i ticket, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base". Nel citato documento di prassi non vi è alcuna traccia della dicitura "ricetta"che, a parere dello scrivente, non può che essere sinonimo di "ticket".
A cura di Giuseppe Merlino

Sono detraibili le spese sostenute per il trasporto in ambulanza?
Le spese sostenute per il trasporto in ambulanza non rientrano tra le spese mediche per le quali spetta la detrazione che, invece, compete per quelle di assistenza medica sostenute durante il tragitto.(cfr. circolare ministeriale n. 108/E del 3 maggio 1996, al punto 2.4.1).
Sono, invece, ammesse alla detrazione del 19% per l 'intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro) le spese sostenute per trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie,e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro).
A cura di Giuseppe Merlino

Mio fratello ( invalido al 100% legge 104 ) è stato in casa di riposo a causa dell'assistenza continua di cui ha bisogno nel suo stato di salute. Quale è l'importo deducibilile, oppure detraibile ? La legge prevede che la casa di riposo o casa di cura debba distinguere la spesa per il vitto e alloggio dalla spesa per l'assistenza ( igiene personale, defecazione, somministrazione di medicine, sorveglianza continua, mobilità in carozzina ect. ), ma nella stessa casa di riposo ( polifunzionale ) sono ospiti anche persone anziane autosufficenti, residenti per scelta. Visto che la retta è uguale come si può pensare di dividere gli importi di cui sopra come prevede la legge?
Ho notato indagando nell'ambiente delle case che:
-alcune case non ne vogliono sapere di redigere una dichiarazione del tipo richiesto
-alcune case cividono l'importo: 30% per vitto e alloggio e 70% per l'assistenza ( e per il CAF va bene )
-alcune case stabiliscono la misura fissa di 2100 euro all'anno per l'assistenza ( detraibile al 19% ).
-alcuni contribuenti deducono dal reddito imponibile tutta la retta perchè i malati legge 104 hanno bisogno anche dell'alloggio e del vitto specifico oltre all'assistenza per il compimento degli atti quotidiani della vita
.
L'agenzia delle entrate ha sostenuto che è possibile usufruire della detrazione del 19% sulle spese, fino a 2.100 euro, di assistenza a persone non autosufficienti, anche quando la prestazione è resa da un istituto di ricovero e cura, purchè i corrispettivi per l'assistenza personale siano certificati distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto. Occorre quindi che nella fattura o nella ricevuta rilasciata dall'istituto siano espressamente menzionate le spese suddette, altrimenti non è consentito usufruire del beneficio fiscale.
I soggetti disabili, invece, hanno diritto a una deduzione dal reddito, a fronte delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica, come, ad esempio, quelle relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa, al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, al personale con la qualifica di educatore professionale, al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. In caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Anche in questo caso occorre che dette spese risultino distintamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto.
A cura di Luciano de Vico

Quali genere di prodotti farmaceutici e/o di erboristeria possono essere portati in detrazione? Il costo di interventi dermatologici e relativi conseguenziali farmaci occorrenti, per la eliminazione delle cicatrici lasciate sul viso dall'acne, possono essere pure portati in detrazione?
Per quanto riguarda i prodotti farmaceutici e/o di erboristeria, ci si deve rifare alla disciplina vigente in materia di acquisto di medicinali. Il diritto al beneficio per l'acquisto di medicinali è subordinato al possesso di un documento fiscale recante l'indicazione del codice fiscale del destinatario del prodotto, della natura, qualità e quantità dei medicinali acquistati. L'indicazione della natura del prodotto acquistato è espressa dalla dizione generica "farmaco" o "medicinale" o "prodotto omeopatico", o da sigle, come ad esempio "far", "med", "OTC" (medicinali da banco) e "SOP" (senza obbligo di prescrizione). La qualità del prodotto acquistato deve essere indicata riportando la denominazione commerciale del farmaco. La norma, a tutela della privacy del contribuente, che prevede l'indicazione del numero di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale (AIC), in luogo della qualità dello stesso, vale per le spese sostenute a decorrere dal primo gennaio 2010.
Le spese per prestazioni specialistiche, invece, al pari degli interventi chirurgici, sono detraibili purchè documentate dalla fattura o dalla ricevuta rilasciata dal medico specialista o dalla struttura sanitaria.
A cura di Luciano de Vico

Ho sostenuto spese per sedute di agopuntura effettuate da un dottore-chirurgo. Nella ricevuta non è presente l'IVA. Chiedo se le stesse sono o meno detraibili.
La detraibilità sussiste sempre che si tratti di prestazioni sanitarie rese da un medico generico o di prestazioni sanitarie specialistiche. La documentazione utile ai fini di usufruire del beneficio è costituita dalla ricevuta o dalla fattura rilasciata dal medico.
A cura di Luciano de Vico

Ho circa una decina di scontrini "parlanti" della farmacia dove c'è scritto solo "ticket farmaco" e poi il prezzo. Inoltre c'è anche il mio codice fiscale e la data dello scontrino. Posso detrarre le spese di questi scontrini?
La risposta è affermativa. Nel ricordare normativa e prassi che hanno già indicato i requisiti informativi che i documenti di spesa devono soddisfare per consentire il beneficio fiscale della deduzione o della detrazione d'imposta in relazione all'acquisto di farmaci, l'Agenzia delle entrate - con risoluzione n° 10/E del 17 febbraio 2010 - ha chiarito che "per quanto riguarda la dicitura ticket, si ritiene che essa soddisfi l'indicazione della natura del prodotto acquistato, potendo essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario".
A cura di Giuseppe Merlino

Lo scorso luglio ero in Australia e mi si è rotta la sedia a rotelle elettrica che avevo con me (sono invalido civile al 100%) e ne ho comprata subito un'altra ( consegnata in albergo). Ho conservato la fattura del negozio australiano (cifra in dollari australiani) e l'addebito sulla mia carta di credito (importo convertito in euro in base al cambio del giorno). Posso detrarre questa spesa per protesi?
Trattandosi di ausilio tecnico (inserito nel c.d. Nomenclatore Tariffario delle Protesi) che permette di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico, indipendentemente dall'essere stato acquistato all'estero, si potrà beneficiare della detrazione fiscale purchè venga conservato il documento di spesa (che, essendo redatto in lingua inglese, traduzione in italiano non giurata) e la contabile dell'effettuato pagamento.
A cura di Giuseppe Merlino

Vorrei chiedervi se le spese per lenti a contatto, acquistate con fattura dell'ottico, possono rientrare nelle spese mediche detraibili.
Sì, la detraibilità della spesa per l'acquisto di lenti a contatto è riconosciuta, in quanto trattasi di "protesi sanitarie". Come si evince dalle istruzioni per la compilazione del modello 730/2010 (v. appendice, pag. 64), per giustificare la spesa, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente (è il caso dell'ottico - cfr. risoluzione Ministero delle Finanze 16/03/1982, prot. 112 ). In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi. Si ricorda, altresì, che anche i liquidi per le lenti a contatto sono detraibili (in tal senso, circolare 3 maggio 1996 n. 108/E, paragrafo 2.4.5), in quanto i liquidi sono indispensabili per l'utilizzazione delle lenti stesse.
A cura di Giuseppe Merlino

Se un contribuente oltre all'assicurazione della propria auto, paga anche l'assicurazione dell'auto intestata alla società che lui utilizza sia per fini privati che lavorativi, può comunque detrarsi nella dichiarazione dei redditi il contributo SSN?
La quota di contributi al servizio sanitario nazionale (sulla quietanza S.S.N.) versata nel 2009 con il premio di assicurazione di responsabilità civile dell'auto è deducibile solo in relazione a polizze intestate al contribuente o ad un familiare (di cui all'art. 433 codice civile) se fiscalmente a carico (in tal senso, circolare n° 50 del 12/06/2002).
A cura di Giuseppe Merlino

La Regione Emilia-Romagna ha stipulato una convenzione a favore dei suoi dipendenti per rimborso diarie/spese sanitarie ecc. Le spese per prestazioni specialistiche, in genere, vengono rimborsate al 70%, vorrei sapere se la differenza del 30% o l'intero, si può mettere in detrazione nelle spese sanitarie.
La detraibilità delle spese sanitarie per prestazioni specialistiche potrà essere riconosciuta per la parte non rimborsata.
A cura di Giuseppe Merlino

Le spese sostenute per gli acquisti di medicinali e farmaci, l'indicazione sullo scontrino parlante di "farmaco etico" è valida per considerare la spesa "detraibile"?
La risposta è affermativa. I "farmaci etici" sono farmaci che richiedono la prescrizione medica (sulla confezione appare la dicitura"Prodotto da vendersi solo su presentazione di ricetta medica") e, di conseguenza, possono essere venduti solo se l'acquirente è munito della ricetta.
Si ricorda che sino al 31 dicembre 2009, per poter fruire delle agevolazioni, gli scontrini fiscali devono contenere:
- natura e quantità dei medicinali acquistati;
- l'indicazione del nome del medicinale oppure il nuovo codice (AIC) alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale ;
-codice fiscale del destinatario dei medicinali.
A cura di Giuseppe Merlino

Spese mediche (specialistiche,dentista,tickets) rimborsate in parte o tutte vengono segnalate nella loro interezza o facendo la differenza tra ciò che è stato pagato e ciò che è stato rimborsato?
Come si evince dalla lettura delle istruzioni per la compilazione del modello 730/2010 (v. pag. 27) le "spese sanitarie" sostenute nel corso del 2009 vanno indicate nei righi E1, E2 ed E3 indicare le spese sanitarie per il loro intero importo. Sarà poi il soggetto che presta a l'assistenza fiscale a calcolare la detrazione spettante. Le citate istruzioni evidenziano (a pag. 29), altresì, che si considerano rimaste a carico del contribuente:
• le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
• le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 62 del CUD 2010 o al punto 53 del CUD 2009
A cura di Giuseppe Merlino

Sono detraibili le spese esposte da una casa di cura in fattura per la quota dell'accompagnatore a degente a seguito di ricovero con operazione?
In presenza dei presupposti e delle condizioni richieste dall'articolo 15, comma 1, lettera i-septies, DPR 917/86 "(non autosufficienza" certificata dell'assistito, reddito complessivo del contribuente npon superiore ad € 40.000) ed alla luce dei chiarimenti forniti dai documenti di prassi emanati dall'Agenzia delle entrate (cfr. risoluzione n° 397/E del 22 ottobre 2008; circolari n° 2/E e n° 10/E del 2005) è possibile fruire del beneficio fiscale della detrazione del 19% su un limite massimo di soesa di € 2.100 in relazione alle spese sostenute per l'assistenza di un proprio familiare anche quando la prestazione è resa da un istituto di cura e ricovero, purchè i corrispettivi per l'assistenza personale siano certificati distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto. La documentazione dovrà contenere oltre agli estremi anagrafici e al codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza, anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale del familiare in favore del quale la spesa è sostenuta.
A cura di Giuseppe Merlino

Sono un contribuente disabile e l'anno scorso ho dovuto acquistare una protesi di gamba al costo di € 3.000,00. Vorrei sapere se mi spetta di riavere indietro una parte della spesa effettuata e se si a quanto ammonterà la cifra.
La spesa dà diritto alla detrazione del 19% dall'irpef lorda e va indicata nel rigo E3 del modello 730/2010.
A cura di Luciano De Vico

Vorrei sapere se è possibile portare in detrazione i parafarmaci e le ricette
L'acquisto di parafarmaci non dà diritto a nessuna detrazione d'imposta. Se per ricette si intende il ticket pagato per l'acquisto di farmaci o medicinali, l'importo rilevabile dallo scontrino "parlante" può essere indicato nel rigo E1 del 730/2010.
A cura di Luciano De Vico

Nel mese di dicembre si è conclusa una prestazione odontoiatrica di alcune migliaia di euro, che ho presentato per un rimborso anche alla mia assistenza sanitaria integrativa lavorativa. A fronte della determinazione del rimborso di tale assistenza integrativa, avrei inserito la restante cifra nel mio 730; la criticità è però rappresentata dal fatto che non è certo che tale assitenza determinerà il contributo in tempo per la consegna del 730 e quindi non so quale cifra imputare. Come posso procedere? Potrei inserire la cifra totale e poi il prossimo anno compensare? Se si, quali sono le modalità?
E' possibile inserire l'intera cifra pagata (e non rimborsata) nel 2009 a fronte della prestazione specialistica al rigo E1 del modello 730/2010. La parte rimborsata nel 2010, per effetto di premi deducibili o detraibili, dovrà essere dichiarata nel 2011 tra i redditi assoggettabili a tassazione separata (quadro D del 730/2011).
A cura di Luciano De Vico

Mi risulta che i contributi versati al Fasi nel corso del 2009 (come indicati nel rigo 60 del modello CUD per un'importo pari a 3.112 euro) sono deducibili. E' corretto riportali nel rigo E22 della dichiarazione dei redditi modello 730 ? Per quanto concerne la detraibilità delle spese mediche (rigo E1) ho indicato il totale delle spese sostenute al netto di quanto percepito a rimborso dal Fasi. È corretto?
Se i contributi sono stati indicati nel CUD al punto 60, significa che non hanno concorso ala formazione del reddito di lavoro dipendente, per cui sono già stati dedotti dal datore di lavoro e non possono essere riportati nuovamente in deduzione nel 730. La parte di spese mediche rimaste a carico del contribuente, invece, può essere indicata nel punto E1.
A cura di Luciano De Vico

Le spese per cure termali sostenute per i figli sono detraibili? Le ricevute riportano sia i ticket sostenuti per inalazioni ed aereosol, sia le spese per visite mediche ed esami audiometrici.
Le spese per cure termali, escluse quelle di soggiorno e di viaggio, rientrano tra le spese mediche che danno diritto ad una detrazione del 19%, comprese quelle per visite mediche generiche e specialistiche ed analisi, indagini, ricerche ed applicazioni.
A cura di Luciano De Vico

Posso dedurre la polizza sanitaria Assilt (pensionato telecom italia) ma non so se sommarla alle spese mediche, oppure dove segnalarlo.
Di norma il premio pagato per le polizze sanitarie non è detraibile dall'irpef. Le spese sanitarie rimborsate per effetto di polizze il cui premio non dà diritto a detrazione, però, si considerano rimaste a carico del contribuente e quindi sono detraibili.
A cura di Luciano De Vico

Cosa occorre per poter detrarre la spesa per occhiali da vista, oltre chiaramente allo scontrino fiscale con indicato il codice fiscale del contribuente (così detto scontrino parlante) e non avendo la prescrizione medica di un oculista specialista? La prestazione è stata eseguita da un ottico diplomato.
Si ritiene sufficiente la prescrizione rilasciata dall'ottico, in quanto esercente una attività sanitaria non medica.
A cura di Luciano De Vico

I medicinali che io acquisto per mio figlio (portatore di handicap), in quale rigo posso scaricarli sul rigo E1 o E 26? Per capire un classico antibiotico per bambini,che io acquisto per lui, in quale rigo posso inserirlo.
Danno diritto ad una deduzione dal reddito (rigo E22) solo le spese mediche generiche e quelle di assistenza specialistica "necessarie" nei casi di grave invalidità o menomazione sostenute dai portatori di handicap.
A cura di Luciano De Vico

Nel 2009 ero dipendente Unicredit Banca (sono in pensione dall'ultimo trimestre) ed usufruivo della stessa polizza sanitaria per mia moglie (dichiarazione congiunta ma lei è solo cointestataria del ns. alloggio) e per mia figlia, ricevendo un rimborso per alcune spese sanitarie sostenute.
Posso detrarre tutte le spese sanitarie per intero oppure devo scrivere il netto non riborsato dalla ns. assicurazione?

Se è stata barrata la casella 62 del cud, vuol dire che i premi per la polizza hanno concorso a formare il reddito e pertanto le spese mediche rimborsate per effetto della stessa polizza possono essere detratte per intero.
A cura di Luciano De Vico

Stò compilando il mod.730/2010 ma desideravo avere un chiarimento riguardo ad una fattura pagata in ospedale riguardante il ritiro di una cartella clinica ed una pagata alla asl per il ritiro di un certificato sostitutivo legge 104, volevo sapere se tali fatture possono essere inserite tra i ticket e altre spese mediche al rigo E1 colonna 2 grazie.
Non si ritiene che le spese in questione rientrino tra le spese mediche e di assistenza specifica.
A cura di Luciano De Vico

In merito alla dichiarazione 730/10, vorrei sapere come considerare tutti quei prodotti che nello scontrino della farmacia sono classificati come parafarmaci o presidi medici. Possono essere inclusi nelle spese detraibili? Inoltre, esistono delle differenze nel caso in cui siano stati prescritti da un medico (es. oculista per colliri o simili)?
Secondo le ultime indicazioni fornite dall'agenzia delle entrate, è detraibile l'acquisto di farmaci e medicinali, purchè sullo scontrino parlante sia riportata, tra le altre cose, la qualità del prodotto acquistato mediante l'indicazione di: "farmaco", "medicinale", "omeopatico", "ticket" (anche in forma abbreviata), oppure le sigle "SOP" (senza obbligo di prescrizione) e "OTC" (medicinale da banco o di automedicazione). Le spese per l'acquisto di parafarmaci non danno diritto a detrazione. Dopo l'introduzione dello scontrino parlante, non è più necessario conservare la prescrizione medica.
A cura di Luciano De Vico

In quali quadri e sezioni del modello 730/2010 vanno inseriti i dati per fattura per trasporto sanitario ( croce verde ); certificazione per pagamento retta di mia madre ( portatore di handicap ) presso istituto per anziani ,prevista dall'art.10,lettera b del t.u.i.r.?
Le spese sostenute in occasione del trasferimento in ambulanza del soggetto portatore di handicap devono essere indicate nel rigo E3 del 730. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica (purchè risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto).
A cura di Luciano De Vico

Le spese mediche per il rinnovo della patente sono detraibili anche se il contribuente rimborsa l'agenzia automobilistica delle spese (senza avere alcunchè di scritto) e mi presenta un bollettino per l'importo che ha pagato in cui però come ordinante del pagamento risulta l'agenzia?
Non si ritiene che le spese mediche in questione siano idoneamente documentate.
A cura di Luciano De Vico

Sono un pensionato che presenterà il 730. Nella compilazione del modello vorrei sapere se gli importi relativi al pagamento del ticket sui medicinali, acquistati in farmacia e risultanti dai relativi scontrini fiscali, sono detraibili come i medicinali non a carico del Servizio Sanitario. La mia richiesta nasce dal fatte che il CAF CGIL sostiene di no, mentre quello CISL dice di si.
Le spese fatte per pagare il ticket dei medicinali rimborsati dal SSN rientrano tra le spese sanitarie A cura di detraibili dall'annuale dichiarazione dei redditi.
A cura di Giuseppe Merlino

Mia moglie è inglese ma risiede in Italia da 9 anni. Suo padre è residente in Inghilterra, quindi chiaramente non è a carico e nel 2009, ha effettuato una visita specialistica presso l'Istituto Oncologico Europeo di Milano. La visita è stata pagata da mia moglie, con tanto di timbro sulla fattura. Volevo gentilmente sapere se tali spese potessero essere dedotte dal 730 di mia moglie.
Le spese mediche, tra le quali rientrano quelle per prestazioni specialistiche, beneficiano di detrazione fiscale in capo al contribuente che le ha effettivamente sostenute nell'interesse proprio e/o delle persone fiscalmente a proprio carico. Il suocero del lettore, anche se avesse redditi per un ammontare non superiore ad euro 2.840,51, non potrebbe comunque essere considerato fiscalmente a carico, in quanto non convivente con la figlia-contribuente .
A cura di Giuseppe Merlino

Mi è stata rilasciata dalla casa di assistenza dove abbiamo ricoverato mio padre per demenza senile, una certificazione intestata al sottoscritto per l'importo di € 7.600,00 per spese mediche che posso detrarre dalla denuncia dei redditi, preciso che il genitore non è mio carico. Desidero una conferma se questo importo può essere detratto nella voce delle spese mediche E1 oppure deve essere indicato nella voce delle spese mediche E2 perché non è a mio carico e se è cosi l'importo che posso detrarre è inferiore alla cifra € 7.600,00 cosa posso fare della differenza?
L'indicazione al rigo E 2 del mod. 730/2010 (per un ammontare massimo di euro 6.197,48) è possibile solo se il contribuente ha sostenuto, per conto di familiari non a carico, spese sanitarie relative a patologie esenti, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta. Tuttavia, la voce E 1 non va compilata in quanto il genitore non è fiscalmente a carico, quindi, le spese mediche (che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto di ricovero) spetta solo al'anziano padre. Potrebbe invece essere possibile, riccorrendone le condizioni (1 – l'anziano sia qualificabile soggetto "non autosufficiente" nel compimento degli atti della vita quotidiana e tale stato di non auto-sufficienza sia comprovato da certificazione medica; 2 - reddito del contribuente non deve essere superiore ad € 40.000) , usufruire della detrazione delle "spese per addetti all'assistenza personale" indicando spese per un importo non superiore ad € 2.100.
A cura di Giuseppe Merlino

Sono un dipendente privato la cui azienda ha aderito al Fondo di assistenza sanitaria integrativa-Fontur. Nel corso del 2009 ho utilizzato la suddetta assistenza ricevendo dopo qualche mese l'intero rimborso del ticket versato in occasione del controllo a cui mi sono sottoposto. Desideravo sapere se potevo comunque inserire nel 730, che mi sto preparando a compilare, la ricevuta del suddetto ticket?
L'Annuario del contribuente 2009 (nella versione aggiornata al 26/10/09, a pag. 59), pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, evidenzia che " Nel caso di rimborsi ricevuti da Enti previdenziali o assistenziali (ad es., i rimborsi della ASL o dei fondi assistenziali aziendali che hanno ricevuto dal contribuente o dal datore di lavoro contributi che non hanno concorso alla formazione del reddito del dipendente) le spese mediche non possono essere ritenute "rimaste a carico del contribuente" e, quindi, non danno diritto alla detrazione fiscale che, invece, spetta per le somme rimborsate dalle assicurazioni, nel caso in cui il premio pagato non fruisce del beneficio fiscale (esempio, polizze sanitarie)".
A cura di Giuseppe Merlino

Sono in possesso di una ricevuta per visita specialistica in data aprile 2009 di importo pari a 120,00 euro. Sulla ricevuta è riportata anche la cifra di 1,81 per il bollo con una firma di quietanza del medico. Tuttavia non è stata apposta alcuna marca da bollo (a differenza di un'altra ricevuta medica in mio possesso).
Come mi devo comportare per la detrazione? Mi è sufficiente acquistare e apporre la marca da bollo (che quindi riporterebbe ad oggi una data di gran lunga successiva a quella della ricevuta) e poi detraggo il 19% dell'importo totale oppure devo rivolgermi alla agenzia delle entrate perchè la ricevuta non risulta regolare? Preciso che il mio intento non è quello di poter detrarre anche il 19% della marca da bollo ma quello di evitare di non poter detrarre l'importo della ricevuta in oggetto in quanto non valida.

La detrazione irpef è in ogni caso riconosciuta in quanto l'imposta di bollo è solo un onere accessorio il cui mancato pagamento comporta tuttavia una specifica sanzione. Con risoluzione n° 444/E del 18 novembre 2008, avente ad oggetto l'imposta di bollo su fatture relative a visite mediche, l'Agenzia delle entrate ha chiarito quanto segue:
-qualora nessuna delle parti (professionista o cliente) abbia provveduto al pagamento dell'imposta di bollo, né in sede di formazione (dal professionista, obbligato principale), né in un momento successivo (il cliente che riceve fattura senza bollo - secondo l'articolo 22 del DPR n. 642 del 1972 - dovrebbe, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, presentare l'atto all'ufficio locale delle entrate e provvedere alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta), entrambi i soggetti restano responsabili sia ai fini del pagamento del tributo (imposta di bollo) che ai fini dell'irrogazione della relativa sanzione.
- sia che l'imposta di bollo sia stata assolta in sede di regolarizzazione dal cliente che esplicitamente traslata sullo stesso da parte del professionista ed evidenziata a parte nella fattura o ricevuta, può essere considerata come costo accessorio della prestazione professionale e, in quanto tale, computato nella determinazione dell'onere che dà diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 15 del DPR n. 917 del 1986. Al di fuori delle due ipotesi menzionate, il cliente non è legittimato ad includere l'importo corrispondente all'imposta di bollo nell'ammontare delle spese sostenute per le quali le norme del testo Unico delle imposte sui redditi consentono la relativa detrazione.
A cura di Giuseppe Merlino

L'acquisto dell'acqua di Tabiano da utilizzare per cure inalatorie utilizzando apparecchi per aerosol - nebulizzatori, acquistato in farmacia con scontrino fiscale riportante la natura, quantità ed il codice fiscale del cliente rientra tra gli oneri detraibili di cui al rigo E1 del mod. 730?
Se la spesa per l'acquisto di apparecchi per aerosol/nebulizzatori è detraibile (cfr. circolare Ministero delle Finanze n° 122 del 1 giugno 1999, paragrafo 1.1.5) e, quindi, rientra tra gli oneri di cui al rigo E 1 del modello 730/2010, l'acquisto di acqua termale non beneficia di alcuna agevolazione. in quanto pur essendo ricca di proprietà non è un prodotto qualificato "medicinale" .
A cura di Giuseppe Merlino

Vorrei chiarimenti in merito alle spese cosmo-tricologiche per la cura e la ricrescita dei capelli; a questo trattamento erogato dall'Istituto Helvetico Sanders si aggiungono lozioni di shampoo - pre shampoo e tonico, tutti strumenti per la rivitalizzazione e l'ispessimento dei capelli. Ho dubbi in merito alla detraibilità al 19% della voce sopraindicata in qualità di spese mediche. Concludo facendo presente che il servizio consta di una verifica presso l'istituto dell'andamento della terapia da parte di biologi qualificati.
Fatta salva la detraibilità delle spese sostenute per le visite specialistiche (dal tricologo/dermatologo), le rimanenti spese (trattamenti, lozioni, shampoo, ecc.) non rientrano tra le spese mediche cui è riconosciuto il beneficio della detrazione fiscale.
A cura di Giuseppe Merlino

Sono invalido con handicap grave; in un contesto di dichiarazione congiunta posso fare detrarre le spese mediche sostenute da mia moglie a nome mio (ovvero risultanti deducibili).
La deducibilità (ex art. 10, comma 1, lett. b, DPR 917/86) dal reddito complessivo delle spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica (resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica,es. :infermieri professionali o personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche come prelievi ai fini di analisi e applicazioni con apparecchiature elettromedicali) sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico non risulta essere preclusa in caso di predisposizione di "dichiarazione congiunta".
A cura di Giuseppe Merlino
Ho un'assicurazione privata (ASSIDIM Assistenza sanitaria per i dirigenti in pensione FADI/IBM) Nel 730 porto in detrazione il costo dell'assicurazione, e la parte di spese mediche non rimborsata.Vi chiedo posso detrarre il totale delle spese mediche se non detraggo il costo dell'assicurazione ?
Gli ultimi due periodi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del DPR 917/86 stabiliscono che sono detraibili, in quanto "si considerano rimaste a cari¬co del contribuente, anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicura-zione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal suo reddito com-plessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta".
A cura di Giuseppe Merlino

Le spese per l'acquisto di "parafarmaci" e prodotti "omeopatici", regolarmente documentate dallo scontrino parlante, sono deducibili?
Ancorché prescritti dal medico i "parafarmaci" non possono beneficiare della detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera c) del DPR 917/86, né delle deduzione di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) del citato decreto, in quanto non sono "medicinali" (cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate n° 396/E del 22/10/2008). A seguito della riformulazione effettuata dal comma 1, articolo 49, del "collegato alla legge finanziaria 2000", i prodotti omeopatici, sono stati espressamente inseriti tra i "farmaci " indicati nel numero 114) della tabella A, parte terza, allegata al DPR n° 633/1972 soggetti all'aliquota Iva del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2001. Ne consegue che le spese sostenute per l'acquisto di medicinali omeopatici possono essere indicate tra gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19% (in tal senso, una risposta del CAM – centro assistenza multicanale - dell'Agenzia delle Entrate pubblicata nella rivista telematica "Fisco Oggi"del 29/09/2006). L'Agenzia delle entrate, al paragrafo 4.7 della circolare n° 21/E del 23 aprile 2010, nel ricordare che per i prodotti omeopatici non è stata ancora attivata la procedura per l'attribuzione del codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), informa che il Garante per la privacy ha precisato che attualmente è, comunque, possibile individuare univocamente ciascun medicinale attraverso un codice valido sull'intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati, rilevabile mediante lettura ottica.Precisa inoltre che "si deve, pertanto, ritenere che sul documento fiscale di spesa la qualità del medicinale omeopatico debba essere riportata utilizzando tale numero identificativo. Per quanto riguarda l'anno d'imposta 2009, la certificazione rilasciata dalle farmacie potrebbe essere costituita per una parte da scontrini fiscali nei quali sono presenti i nomi commerciali dei farmaci acquistati ovvero da scontrini nei quali è già riportato il numero identificativo con la decodifica riguardante la qualità del prodotto omeopatico. Appare evidente che in entrambe le circostanze le spese sanitarie possano essere ammesse in detrazione dall'imposta lorda calcolata ovvero in deduzione dal reddito complessivo".
Risposta aggiornata alla luce della circolare circolare n° 21/E del 23 aprile 2010.
A cura di Giuseppe Merlino

Le spese per l'acquisto di "parafarmaci" e prodotti "omeopatici", regolarmente documentate dallo scontrino parlante, sono deducibili?
Ancorché prescritti dal medico i "parafarmaci" non possono beneficiare della detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera c) del DPR 917/86, né delle deduzione di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) del citato decreto, in quanto non sono "medicinali" (cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate n° 396/E del 22/10/2008). A seguito della riformulazione effettuata dal comma 1, articolo 49, del "collegato alla legge finanziaria 2000", i prodotti omeopatici, sono stati espressamente inseriti tra i "farmaci " indicati nel numero 114) della tabella A, parte terza, allegata al DPR n° 633/1972 soggetti all'aliquota Iva del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2001. Ne consegue che le spese sostenute per l'acquisto di medicinali omeopatici possono essere indicate tra gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19% (in tal senso, una risposta del CAM – centro assistenza multicanale - dell'Agenzia delle Entrate pubblicata nella rivista telematica "Fisco Oggi"del 29/09/2006).
A cura di Giuseppe Merlino

È detraibile la fattura pagata al medico specialista, incaricato (come CTU) della perizia psicologica disposta dal giudice in una causa di affidamento di minore. Altrettanto chiedo se è detraibile anche la fattura pagata al Consulente Tecnico di Parte (specialista in psicologia).
La risposta ad entrambe le domande è affermativa, in quanto le spese mediche sostenute per perizie medico legali sono detraibili (cfr. circolare Ministero delle Finanze n° 95/E del 12 maggio 2002, paragrafo 1.1.4)
A cura di Giuseppe Merlino

La quota relativa al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pagata con la RC Auto, può essere messa in deduzione. Se sì, in quale rigo del quadro E ?
Sì,trattandosi di un contributo sanitario obbligatorio, la quota relativa all' SSN versata per l'assicurazione RC auto è deducibile dal reddito complessivo. Le istruzioni al Mod. 730/2010 (a pag. 36) includono, infatti, i "contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2009 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli" tra gli oneri (deducibili di cui alla Sez. II del quadro E) da indicare al rigo E 22 del citato modello di dichiarazione dei redditi.
A cura di Giuseppe Merlino

L'anno scorso ho effettuato una visita specialistica costata 200 euro. Purtroppo all'atto di emissione della fattura mi sono dimenticata di apporre la marca da bollo. Quando mi sono accorta del problema ho cercato invano di recuperarne una predatata rispetto alla data della fattura. Ora che devo presentare tutta la documentazione al Caf riuscirò ugualmente a detrarre quella fattura? Come mi devo comportare? Eventualmente ho una marca da bollo emessa un mese dopo la fattura (cioè quando mi sono accorta della cosa).
La detrazione Irpef sulla (sola) spesa sostenuta per la visita specialistica non è in ogni caso preclusa. In merito all'imposta di bollo su fatture relative a visite mediche l'Agenzia delle entrate è intervenuta con risoluzione n° 444 del 18 novembre 2008 precisando, tra l'altro,quanto segue:
- l'imposta di bollo per ogni esemplare di fattura (d'importo superiore ad € 77,47) ammonta ad € 1, 81 (cfr. articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642);
- l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce;
- il cliente del professionista cui venga consegnato un atto per il quale l'imposta non sia stata assolta, deve presentare il documento all'ufficio competente, pagando il relativo tributo (c'è responsabilità in solido).In tale ipotesi, l'imposta di bollo, assolta in sede di regolarizzazione dal cliente, può da questi essere considerata come costo accessorio della prestazione professionale e, in quanto tale, computato nella determinazione dell'onere che dà diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 15 del DPR n. 917 del 1986. In tal caso la sanzione è irrogata nei confronti del solo soggetto che ha formato l'atto (professionista) senza assolvere all'obbligo di pagare il tributo.
- se nessuna delle parti ha provveduto al pagamento dell'imposta di bollo, né in sede di formazione, né in un momento successivo tramite regolarizzazione, entrambi i soggetti restano responsabili sia ai fini del pagamento del tributo che ai fini dell'irrogazione della relativa sanzione. In tal caso, il cliente non è legittimato ad includere l'importo corrispondente all'imposta di bollo nell'ammontare delle spese sostenute per le quali le norme del testo Unico delle imposte sui redditi consentono la relativa detrazione.
Ciò premesso, si rammenta che il tardivo versamento dell'imposta di bollo (acquisto tardivo della marca) comporta solitamente una sanzione minima al 100% del tributo originale (riducibile ad 1/12 in caso di ravvedimento entro 30giorni dalla scadenza ordinaria; 1/10 in caso di ravvedimento successivo ai 30 gg. ma entro un anno dalla scadenza ordinaria), oltre ad interessi nella misura del tasso legale, da versare con modello F23 attribuendo il codice tributo 675T.
A cura di Giuseppe Merlino

La voce 60 del CUD "contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente a fini assistenziali" possono essere portati in dotazione? Si tratta dei contributi dell'assicurazione sanitaria che la nostra azienda provvede a fornirci.
Nel punto 60 del cud sono segnalati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale che non hanno concorso a formare il reddito imponibile, fino a 3.615,20 euro. Il datore di lavoro quindi ha già considerato detti contributi in deduzione dal reddito e il contribuente non può nuovamente portarli in deduzione.
A cura di Luciano De Vico

Avendo pagato nel 2009 per spese odontoiatriche euro 12.500, posso scaricare per intero questo importo o c'è un limite che non puo' essere superato?
Non c'è limite su cui calcolare la detrazione del 19% per le spese sanitarie, ad eccezione della franchigia di 129,11 euro.
A cura di Luciano De Vico

Ho un'assistenza sanitaria integrativa aziendale. Nel rigo E1, insieme agli scontrini e fatture, posso inserire la quota non rimborsata? La quota pagata all'azienda (punto 60 del CUD) in quale rigo delle deduzioni va inserita (E27?) e con quali quantità?
Le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale che non hanno concorso a formare il reddito imponibile, fino a 3.615,20 euro, non possono essere indicate nel 730, in quanto non danno diritto a detrazione. In questo caso sarà stato compilato il punto 60 del cud 2010, il che significa che il datore di lavoro ha già considerato detti contributi in deduzione dal reddito e il contribuente non può nuovamente portarli in deduzione. Se nelle annotazioni del cud viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, occorre calcolare in misura proporzionale l'ammontare delle spese rimborsate che possono essere detratte. La quota non rimborsata può essere detratta.
A cura di Luciano De Vico

Le spese sostenute per la cura della alopecia androgenetica della propria figlia a carico, cure effettuate presso un istituto svizzero con filiali anche a Roma, con visite mediche periodiche, esami specialistici della cute e dei capelli,nonchè prodotti specifici per la patologia, sono detraibili dal modello 730?
Si, se si tratta di spese rese da un medico specialista, ovvero di spese per analisi, ricerche e applicazioni, purchè idoneamente documentate.
A cura di Luciano De Vico

Quale documento è necessario produrre per detrarre gli importi per assistenza specifica per un invalido al 100% ( schizofrenico e con problemi di mobilità ) ricoverato in una struttura polifunzionale privata.
I portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della l. 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità.
A cura di Luciano De Vico

Vorrei sapere se tra le spese sanitarie nel quadro e posso inserire anche le fatture del dentista per prestazioni odontoiatriche.
Si, al rigo E1 per il loro intero importo. Il soggetto che presta assistenza fiscale calcolerà la franchigia di 129,11 euro.
a cura di Luciano De Vico

Il medico mi ha fatto una fattura di € 101,80 indicando € 1,80 di bollo ma il bollo non c'era.
Vorrei sapere se la fattura è valida per la detrazione fiscale. Se il bollo dovevo metterlo io come avrei fatto con la data che sarebbe stata comunque posteriore alla data della visita e quindi della fattura? E per regolarizzare il bollo su fatture che ne sono sprovviste?

L'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture spetta al soggetto che forma il documento, quindi al medico. La parte cui viene consegnato un documento non in regola con la normativa sul bollo, entro 15 giorni dal ricevimento deve presentare l'atto all'agenzia delle entrate e provvedere alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In questo caso, la sanzione sarà a carico del solo professionista. Se nessuno ha pagato l'imposta di bollo, entrambi i soggetti sono responsabili sia ai fini del pagamento del tributo che ai fini dell'irrogazione della relativa sanzione. Secondo l'agenzia delle entrate, è possibile includere l'importo corrispondente all'imposta di bollo nell'ammontare delle spese deducibili o detraibili, solo se l'imposta è stata regolarizzata nella forma prima ricordata ovvero se è stata esplicitamente traslata sul cliente da parte del professionista ed evidenziata a parte nella fattura.
a cura di Luciano De Vico

Sono invalido civile 100% Legge 104 comma 3 art.3 con moglie e figli a carico. Vorrei sapere se le spese mediche specialistiche e i ticket sostenute per me e per i miei famigliari possono essere indicate al rigo E26 del modello 730/2010.
Nel rigo E26 (oneri deducibili) possono essere riportate solo le spese mediche e di assistenza specifica sostenute dal soggetto portatore di handicap. Le altre spese sanitarie (ad esempio, per prestazioni specialistiche), anche se sostenute nell'interesse di familiari a carico, costituiscono oneri detraibili e devono essere riportate nel rigo E1.
a cura di Luciano De Vico

Ho sostenuto nel 2009 spese per prestazioni odontoiatriche per 11.000 Euro. Tramite FASI, mi è stato riconosciuto un rimborso di circa il 18%, un ulteriore 20 % circa dovrebbe essermi riconosciuto da ASSIDAI.
La domanda: la detrazione del 19 % può essere richiesta per gli 11.000 Euro oppure per la parte che non mi è stata, e non mi sarà rimborsata ?

Nel caso di contributi FASI e ASSIDAI, per i dirigenti in servizio, i relativi contributi sono deducibili dal reddito fino a 3.615,20 euro. Occorre accertarsi se la presenza di detti contributi è segnalata nel punto 60 del cud 2010. Le spese sanitarie rimborsate a fronte dei contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale quindi, non hanno concorso a formare il reddito fino a 3.615,20 euro. Pertanto le spese rimborsate sono indetraibili, a meno che nella annotazioni del cud sia segnalata la presenza di contributi che, essendo eccedenti i 3.615,20 euro, hanno concorso a formare il reddito: in quest'ultimo caso le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono essere indicate proporzionalmente. Quelle non rimborsate si considerano comunque a carico del contribuente.
a cura di Luciano De Vico

Ho una assicurazione stipulata dal mio datore di lavoro che consente il rimborso delle spese mediche. Tali spese possono essere detratte nel 730 (casella E1) anche se mi sono state rimborsate dall'assicurazione? Semplicemente, ho sostenuto 500 euro di spese mediche, l'assicurazione me le ha rimborsate quasi tutte (400 euro), posso portare in detrazione queste 500 euro? Il CAAF mi ha risposto di sì in quanto (testuali parole) "i premi pagati all'assicurazione concorrono a formare l'imponibile".
Le spese sanitarie rimborsate da una assicurazione stipulata dal proprio datore di lavoro si considerano rimaste a carico del contribuente (e quindi sono interamente detraibili), perché per detti premi non spetta alcuna detrazione d'imposta. La presenta di tali assicurazioni deve essere segnalata nel punto 62 del CUD 2010.

 

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