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Questo articolo è stato pubblicato il 20 maggio 2012 alle ore 16:54.

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Il principio del vantaggio fiscale per le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale è già attualmente sotteso alla legislazione tributaria e trova positiva emersione in una serie di disposizioni vigenti. Ci si riferisce, in particolar modo, alle previsioni del Testo unico delle imposte sui redditi concernenti ipotesi di detrazioni dall'imposta, per le persone fisiche, e di deduzione dall'imponibile, per le persone giuridiche, con riferimento alle spese per il restauro di beni vincolati e alle erogazioni liberali, nonché alla recente disposizione che prevede l'abbattimento del cinquanta per cento della base imponibile dell'Imu per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Le suddette disposizioni non hanno carattere episodico e non rispondono a scelte contingenti del legislatore, ma sono finalizzate a dare piena attuazione al valore costituzionale primario della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, sancito dall'articolo 9 della Costituzione.

Bisogna tenere presente che il Governo ha recentemente approvato lo schema di disegno di legge recante la delega per la revisione del sistema fiscale. La proposta normativa, che dovrà ora iniziare il suo iter parlamentare, prevede il necessario riordino delle spese fiscali, facendo salve, tra le altre, le priorità della tutela del patrimonio artistico e culturale. Si tratta di una specificazione importante, perché, sancisce, se non altro, la necessità di mantenere in vigore le agevolazioni fiscali attualmente previste. Occorre, tuttavia, segnalare fin d'ora che un'eventuale interpretazione restrittiva della suddetta disposizione da parte del legislatore delegato, limitata al semplice - e pur apprezzabile - sforzo di tenere ferme le disposizioni vigenti, non può essere ritenuta soddisfacente.

L'indicazione che permette di offrire specifica considerazione, nel contesto della riforma fiscale, alla cosiddetta "eccezione culturale" dovrà, viceversa, essere intesa dal successivo decreto legislativo delegato in una più ampia lettura, e declinata in modo da derivarne un sistema integrato e coordinato di disposizioni volte a inaugurare una nuova e autentica fiscalità di vantaggio per i beni culturali. In tale prospettiva, si reputa utile formulare alcune indicazioni e proposte operative. Il regime attuale dell'imposta sul valore aggiunto non prevede alcun tipo di agevolazione diretta a favorire gli interventi conservativi aventi ad oggetto i beni culturali. Le agevolazioni fiscali in vigore per le attività di manutenzione, restauro e ristrutturazione non tengono conto dell'eventualità che il bene interessato presenti un interesse culturale.

In particolare, è prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, nonché per l'acquisto dei beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione dei suddetti interventi. Invece gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria beneficiano di uguale regime agevolato solo se realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa ovvero, limitatamente a quelli di manutenzione straordinaria, se eseguiti su edifici di edilizia residenziale pubblica. Tale quadro normativo presenta notevoli criticità. Anzitutto, come si è anticipato, il legislatore dimostra di non tenere in nessuna considerazione la circostanza che il bene oggetto dell'intervento presenti un particolare pregio, ciò che meriterebbe invece una agevolazione ulteriore rispetto alle ordinarie attività di recupero del patrimonio edilizio esistente. Ma vi è di più. Secondo l'interpretazione delle suddette disposizioni fornita dalla stessa Agenzia delle entrate, le agevolazioni in questione non spettano per le attività aventi ad oggetto aree e manufatti archeologici, in quanto il regime fiscale premiale è subordinato dalla legge alla circostanza che il recupero abbia ad oggetto "edifici, organismi edilizi, ovvero di lotti, isolati e reti stradali".

Infine, nessuna agevolazione Iva è prevista per gli interventi di restauro di beni culturali mobili, che, quindi, scontano necessariamente l'aliquota ordinaria, recentemente elevata al 21%. È evidente che la logica sottesa alla disciplina normativa vigente è unicamente quella di favorire da un lato il recupero del patrimonio edilizio esistente, dall'altro lo sviluppo del settore edilizio. Tali finalità non possono però non accompagnarsi, in un Paese come l'Italia, a previsioni di maggior favore nei confronti degli interventi volti non solo alla conservazione, ma anche alla valorizzazione del patrimonio culturale, come, ad esempio, l'ulteriore riduzione dell'Iva al 4%. Le agevolazioni dovrebbero, poi, necessariamente includere anche gli interventi di manutenzione ordinaria e, soprattutto, straordinaria dei beni vincolati, nonché il restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate. Si tratta di misure che - da un lato - favorirebbero la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, dall'altra permetterebbero la ripresa economica di un settore - quello del restauro - cui oggi si affacciano con interesse tanti giovani in cerca di occupazione.

Per altro verso, tali misure costituirebbero la giusta contropartita offerta dallo Stato ai privati proprietari "gravati" dall'imposizione dei vincoli e dal correlativo regime di tutela. Altro settore che merita apposita considerazione - e ponderata rivisitazione - è quello delle agevolazioni fiscali previste in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche. Come si è anticipato, il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi, consente alle persone fisiche la detrazione dall'imposta dovuta, per un importo pari al 19%, delle spese per la manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate (art. 15, comma 1, lett. g)), nonché delle erogazioni liberali in favore di interventi su beni culturali o di iniziative culturali (art. 15, comma 1, lett. h)). Per le persone giuridiche, il regime fiscale è, nelle medesime ipotesi, più favorevole, poiché è consentita non già la mera detrazione dall'imposta dovuta, bensì la deduzione dell'intero importo dalla base imponibile su cui avviene il calcolo del tributo (art. 100, comma 2, lett. e) ed f), del TUIR).

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