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Questo articolo è stato pubblicato il 15 novembre 2010 alle ore 06:39.
È partito il conto alla rovescia per la realizzazione del registro delle opposizioni, l'elenco degli utenti che non vogliono ricevere telefonate commerciali: il decreto 178 che lo prevede (approvato il 9 luglio scorso) è uscito sulla Gazzetta ufficiale il 2 novembre scorso, ed entro tre mesi la cosiddetta Robinson list dovrà vedere la luce. Problemi e interrogativi restano però aperti (si vedano le domande/risposte a fianco).
Nel recepire la direttiva sulla privacy (95/46/Ce), l'Italia aveva adottato una legislazione tra le più rigorose: tra gli esempi di questo approccio più restrittivo veniva citato il caso dell'uso degli elenchi telefonici per finalità diverse da quella delle comunicazioni interpersonali e, in particolare, per fini di promozione commerciale. L'articolo 129 del codice privacy stabilisce infatti che la natura "pubblica" degli elenchi deve intendersi solo nel senso della loro ampia diffusione e non anche nella diversa accezione della libera utilizzabilità dei dati personali in essi contenuti. Di conseguenza l'uso di tali dati per finalità commerciali presuppone il consenso esplicito dell'abbonato (opt-in). In mancanza di tale consenso, suffragato da specifica informativa individuale (articolo 13, codice privacy) l'uso degli elenchi per finalità di marketing è illegittimo.
Il Dl 135/2009 (Milleproroghe), convertito in legge con modificazioni, ha operato un'importante innovazione in merito all'uso dei dati contenuti negli elenchi allorquando la finalità commerciale è perseguita tramite il telefono. In deroga alla regola generale, un operatore economico può utilizzare a fini di telemarketing i dati degli abbonati al telefono – come riportati nell'elenco – salvo che costoro non vi si oppongano registrando la propria utenza in un registro pubblico (opt-out). Si passa cioè da un sistema di consenso esplicito, a uno basato sulla registrazione del diniego: per ottenere di non essere disturbati occorre attivarsi. Per rispettare questa volontà, la legge impone agli operatori l'obbligo di confrontare preliminarmente le proprie banche dati con quelle del registro pubblico delle opposizioni, secondo specifiche modalità. La procedura descritta nel regolamento consente di espungere da tali archivi tutte le utenze della Robinson list, in modo tale che gli intestatari non ricevano telefonate promozionali indesiderate. Il registro pubblico dovrà essere pienamente operativo entro il 2 febbraio 2011: nell'attesa dovrebbe valere la regola dell'opt-in e, in caso di ritardo, si farà ricorso a una procedura transitoria.