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Questo articolo è stato pubblicato il 10 gennaio 2011 alle ore 06:41.
I prossimi neopatentati che già si sentono al volante di auto potenti dovranno ridimensionare i loro sogni. Sta, infatti, per scattare una novità che li riguarda. L'articolo 117, comma 2, del Codice della strada già prevedeva che per i primi tre anni dal conseguimento della patente B non fosse consentito guidare oltre i 100 Km/h sulle autostrade e oltre i 90 Km/h sulle extraurbane principali. La legge di riforma (la n. 120 del 2010) ha invece modificato il comma 2bis: mentre finora, per il primo anno, i neopatentati non potevano guidare veicoli con potenza relativa superiore a 50 kW/t, ora il rapporto salirà a 55 kW/t, con un ulteriore paletto per la potenza, ossia 70kW per le autovetture.
La lista delle auto che possono guidare i neo patentati
Evoluzione normativa
La limitazione in base al rapporto potenza/peso dei veicolo era peraltro già presente dall'estate 2007, ma la sua entrata in vigore, era stata via via rinviata dai vari decreti milleproroghe. Un prender tempo dovuto a un paradosso contenuto nella norma: pur con lo scopo di costringere i giovani a non guidare vetture particolarmente potenti, la formulazione utilizzata consentiva la guida di vetture grandi, pesanti e potenti, di contro vietando quella di vetture medie; questo a causa del rapporto particolarmente sfavorevole per le piccole vetture e della mancanza di una limitazione di potenza in termini assoluti. Invece la legge 120 ha definito l'entrata in vigore delle limitazioni (9 febbraio 2011), che si applicheranno quindi solo alle patenti rilasciate dopo questa data.
Il divieto del comma 2bis riguardante rapporto potenza/peso e potenza assoluta (non i limiti di velocità al comma 2, da osservare per i primi tre anni di patente), vale per un anno. Tuttavia, per i soggetti che, avendo fatto uso o commercio di stupefacenti si sono visti revocare la patente (art.75, comma 1, lettera a, Dpr 309/90), il divieto ha effetto comunque per i primi tre anni dal rilascio della nuova patente di guida. Le limitazioni continuano a non applicarsi comunque ai veicoli al servizio d'invalidi, purché il soggetto invalido sia «presente sul veicolo».
Vale la pena osservare che le limitazioni del comma 2 valgono dal "conseguimento" della patente, mentre quelle del comma 2bis dal "rilascio", due operazioni ben diverse: il conseguimento è il momento nel quale il candidato supera l'esame, mentre per rilascio si intende la consegna materiale del documento. Per evitare confusioni, il legislatore, ha precisato (comma 4) che tutte le limitazioni (guida e velocità) «decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121». Per chi viola le limitazioni la multa è 148 euro ed è accompagnata dalla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due ad otto mesi.