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Questo articolo è stato pubblicato il 25 agosto 2012 alle ore 08:16.
Una importante agevolazione fiscale che ha la finalità di stimolare la ricostruzione dei danni del terremoto dell'Emilia Romagna del maggio scorso è stata inserita nella fase di conversione in legge (Legge 7 agosto 2012 numero 134) del Decreto crescita (Dl 22 giugno 2012 numero 83).
L'articolo 67-octies del Dl 22 giugno 2012 numero 83 convertito nella legge 7 agosto 2012 numero 137 attribuisce un contributo sotto forma di credito d'imposta, a favore dei soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo in uno dei Comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che, per effetto del terremoto, hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività.
Sul presupposto di aver denunciato la distruzione e/o inagibilità all'autorità comunale, ed avuta la verificazione da parte della stessa, possono procedere alla ricostruzione, al ripristino ovvero alla sostituzione dei suddetti beni il cui costo, sostenuto entro il 30 giugno 2014, corrisponde al credito d'imposta.
Niente imposte sui futuri utili, quindi, fino all'entità del costo della ricostruzione, ripristino, sostituzione.
Il comma 4 dell'articolo di legge nomina il ministro dell'Economia e delle finanze il prossimo regolatore del provvedimento e, come sempre, l'Agenzia delle entrate il gestore, che "concede" il contributo. Per fruire del contributo, le imprese dovranno presentare un'istanza all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel limite di spesa massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. A tal fine, per ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del credito d'imposta fruibile in ciascuno dei predetti anni.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24. L'agevolazione deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Il credito di imposta di cui al comma 1 è attribuito nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
Viene inoltre precisato che l'agevolazione non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir.
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