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Questo articolo è stato pubblicato il 25 ottobre 2012 alle ore 08:16.

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Via libera alle nuove disposizioni operative del Fondo centrale di garanzia. Il Comitato di gestione ha approvato il testo nei giorni scorsi inviandolo alla direzione incentivi dello Sviluppo economico che dovrà in tempi stretti trasformarlo in un decreto ministeriale. È il passaggio cruciale per portare a regime la macchina per lo smobilizzo dei crediti delle imprese nei confronti della Pubblica amministrazione.

Come sottolineato dall'Abi, l'associazione delle banche, si tratta dell'ultimo tassello per far decollare un complesso sistema di procedure frutto di una serie di provvedimenti attuativi del ministero dell'Economia e del ministero dello Sviluppo economico. Dopo l'avvio della piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti messa a disposizione dal Tesoro, il nuovo regolamento del Fondo, che recepisce a sua volta i criteri definiti dal Dm dello Sviluppo del 26 giugno 2012, completerà la cornice normativa.

Il testo licenziato dal Comitato di gestione, in oltre 130 pagine, non regola solo le operazioni che riguardano i crediti con la Pa, ma tutto il raggio d'azione del Fondo e sblocca di fatto l'articolo 39 del decreto salva-Italia che riformava il sistema delle garanzie alle Pmi. Possono richiedere la garanzia del Fondo le banche, anche in qualità di capofila di pool di banche, gli intermediari, le Sfis (società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo), le Sgr e le società di gestione armonizzate per le sole operazioni di rischio. I beneficiari finali sono le imprese che rientrano nelle classificazioni di agricoltura e caccia, pesca, estrazione di minerali, attività manifatturiere, produzione e distribuzione di energia e acqua, costruzioni, commercio, alberghi e ristoranti, trasporti, attività immobiliari e professioni, istruzione, sanità e assistenza sociale, altri servizi pubblici e sociali.

Crediti con la Pa
Le operazioni di anticipazione dei crediti verso la Pa rientrano a tutti gli effetti tra quelle ammissibili sia alla garanzia diretta sia alla controgaranzia (che viene richiesta dai Confidi o da altri fondi di garanzia) insieme a operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi, operazioni sul capitale di rischio, operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata, operazioni a favore delle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni. Per i crediti verso la Pa che risultino certificati, la garanzia diretta è concessa secondo il regime de minimis (deroga dall'obbligo di preventiva procedura di notifica alla Ue) e può arrivare fino al 70% dell'ammontare dell'operazione di anticipazione dei crediti mentre il valore massimo garantito per ciascun soggetto beneficiario finale è pari a 2,5 milioni. L'importo per il quale è presentata richiesta di ammissione alla garanzia, precisa il regolamento, non può essere superiore all'ammontare dei crediti certificati dall'amministrazione debitrice. Per le operazioni relative all'anticipazione dei crediti, infine, non è dovuta alcuna commissione.
Nel caso della controgaranzia, la copertura massima sale all'80%, a condizione che la garanzia rilasciata dai Confidi non superi la percentuale massima di copertura dell'80%.

Le altre operazioni del Fondo
La garanzia diretta può essere concessa fino all'80% per soggetti beneficiari con sede al Sud, imprese femminili, operazioni a valere sulla riserva dei fondi Pon e Poin Energia, imprese colpite dai terremoti del maggio 2012, piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di almeno 5 anni. Per queste ultime imprese, e per le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata l'importo massimo garantito è di 1,5 milioni.

Il regolamento fissa poi criteri precisi per la verifica della realizzazione degli investimenti coperti. Nel caso di finanziamenti a medio lungo termine e di prestiti partecipativi, le banche dovranno impegnarsi a richiedere alle imprese accurata documentazione che provi la realizzazione degli investimenti, specificando che il mancato invio potrà comportare la revoca della concessione dell'agevolazione e il pagamento, a carico del beneficiario finale, di un importo pari all'equivalente sovvenzionato lordo comunicato dal gestore del fondo, ovvero Mcc (MedioCredito Centrale).

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