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Questo articolo è stato pubblicato il 19 agosto 2013 alle ore 06:50.
Dieci centimetri possono fare la differenza. L'11 luglio scorso è stata presentata al pubblico la proposta per il nuovo regolamento edilizio del Comune di Milano. Il regolamento attuale esiste dal 1999 e il nuovo testo è ora sottoposto a una fase di «confronto e ascolto» con gli operatori del settore.
Tra le molte novità, quella relativa all'installazione di ascensori in fabbricati esistenti che ne sono sprovvisti, riducendo la larghezza delle rampe delle scale. In Italia esistono ancora centinaia di migliaia di edifici in questa situazione nonostante che le norme sul superamento delle barriere architettoniche (legge 13/1989 e Dm 236/1989) siano operanti da quasi 25 anni. È un problema che riguarda i regolamenti edilizi di tutti i Comuni italiani, dal momento che la misura delle rampe scale deve essere indicata nel regolamento.
Il nuovo testo milanese, sul punto, precisa: «Nel caso di installazione di ascensori nei vani scala comuni degli edifici esistenti privi di impianti di sollevamento, è consentita la riduzione della larghezza della rampa a un minimo di 90 centimetri».
È apprezzabile il tentativo di dare un'indicazione sulla misura minima da rispettare, visto che nel regolamento attuale all'articolo 30 si dice che «le scale di uso comune sono disciplinate, quanto a larghezza, dimensioni e chiusura alla relativa normativa vigente in materia». Tuttavia, la precisazione rischia di creare altri problemi, dal momento che la misura di 90 centimetri non risulta in linea con la tendenza nazionale ed europea sul problema e va considerata una autentica marcia indietro sul problema del superamento delle barriere architettoniche. Negli spazi stretti dei vecchi edifici, anche 10 centimetri possono fare la differenza, pregiudicando o rendendo costosa o difficoltosa un'installazione.
D'altra parte l'ufficio tecnico del Comune di Milano ha già autorizzato tagli delle scale sino alla misura di 80 centimetri. Può succedere quindi, domani, che edifici anche limitrofi o vicini subiscano due trattamenti diversi. Di contro, si possono citare – tra i tanti – il caso del Comune di Genova (ma anche Roma, Napoli, Bari e Ancona), che ad esempio all'articolo articolo 98-bis afferma: «La larghezza minima delle scale potrà essere di 80 cm al netto del corrimano a condizione che sia dimostrata graficamente la condizione di cui al punto 4.1.10 del Dm 236/89 (accessibilità della barella)».
Il vero problema, in realtà, consiste nel fatto che non esiste alcun riferimento nazionale sulla larghezza delle scale. Per questo motivo, sin dai tempi della pubblicazione delle legge 13/1989 la giurisprudenza ha valutato caso per caso, sovrapponendosi alle diverse prassi comunali, spesso difformi tra loro e nel tempo nei centri più piccoli. Viene talora invocato il Dm 236/1989 (larghezza di 120 centimetri) e il Dm 246/1989 (larghezza 105 cm), ma si tratta a ben vedere di un riferimento improprio. Per questo la soluzione migliore sarebbe introdurre, come in Francia, un riferimento univoco su base nazionale. Il Code de construction et de l'habitation (a grandi linee l'equivalente del Dpr 380/2011) stabilisce «la larghezza minima del camminamento, che deve essere superiore o uguale a 0,90 metri per una circolazione orizzontale e a 0,80 metri, misurata tra i corrimani, per una scala».
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