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Questo articolo è stato pubblicato il 10 maggio 2010 alle ore 12:38.
Il riallineamento dei valori civili e fiscali può interessare anche una operazione straordinaria che è tipica della situazione di crisi aziendale: la scissione (o il conferimento) negativo. Con tale espressione si intende un'operazione con la quale una società trasferisce a un'altra società elementi del passivo superiori agli elementi dell'attivo.
Questo disegno societario può essere mosso da molteplici obiettivi: separare gli elementi "strategici" dell'impresa (good company) da quelli ritenuti "non strategici" (bad company) continuando a gestire i primi e proponendo un esito liquidatorio per i secondi, oppure più semplicemente separare la parte immobiliare dalla parte operativa affinché sia più efficace la gestione o più attuabile la cessione. In tutti i casi il primo aspetto su cui interrogarsi è se sia lecito creare una società beneficiaria o conferitaria trasferendo un patrimonio netto contabilmente negativo.
La questione è stata affrontata da un orientamento nel notariato del Triveneto (contrassegnato con la sigla L.E.1) che sul punto ha affermato: «È ammissibile la scissione, anche non proporzionale, mediante assegnazione ad una o più beneficiarie di un insieme di elementi patrimoniali attivi il cui valore contabile sia inferiore a quello dell'insieme degli elementi passivi (cosiddetta "scissione negativa"), sempreché il valore economico/reale di quanto complessivamente assegnato sia positivo».
Quindi laddove esistano plusvalenze latenti sui beni materiali o immateriali la cui entità sia tale da superare l'entità negativa del patrimonio netto trasferito, l'operazione deve ritenersi corretta. Poi si può aggiungere, con riguardo alla scissione, che qualora le plusvalenze non siano iscritte contabilmente dalla società beneficiaria sarà necessario che essa sia precostituita e che abbia un patrimonio sufficiente ad assorbire la perdita che le viene attribuita.
Al contrario se le plusvalenze vengono iscritte dalla beneficiaria (oppure in questo caso anche dalla conferitaria), allora si avrà un'operazione normale nella quale la società avente causa deve aumentare il proprio capitale per accogliere il tramo di azienda trasferito. In questo secondo caso si pone l'opportunità del riallineamento.