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Norme e Tributi Approfondimenti

L'iter è valido anche per conferimenti e scissioni «negativi»

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Questo articolo è stato pubblicato il 10 maggio 2010 alle ore 12:38.

Il riallineamento dei valori civili e fiscali può interessare anche una operazione straordinaria che è tipica della situazione di crisi aziendale: la scissione (o il conferimento) negativo. Con tale espressione si intende un'operazione con la quale una società trasferisce a un'altra società elementi del passivo superiori agli elementi dell'attivo.
Questo disegno societario può essere mosso da molteplici obiettivi: separare gli elementi "strategici" dell'impresa (good company) da quelli ritenuti "non strategici" (bad company) continuando a gestire i primi e proponendo un esito liquidatorio per i secondi, oppure più semplicemente separare la parte immobiliare dalla parte operativa affinché sia più efficace la gestione o più attuabile la cessione. In tutti i casi il primo aspetto su cui interrogarsi è se sia lecito creare una società beneficiaria o conferitaria trasferendo un patrimonio netto contabilmente negativo.
La questione è stata affrontata da un orientamento nel notariato del Triveneto (contrassegnato con la sigla L.E.1) che sul punto ha affermato: «È ammissibile la scissione, anche non proporzionale, mediante assegnazione ad una o più beneficiarie di un insieme di elementi patrimoniali attivi il cui valore contabile sia inferiore a quello dell'insieme degli elementi passivi (cosiddetta "scissione negativa"), sempreché il valore economico/reale di quanto complessivamente assegnato sia positivo».
Quindi laddove esistano plusvalenze latenti sui beni materiali o immateriali la cui entità sia tale da superare l'entità negativa del patrimonio netto trasferito, l'operazione deve ritenersi corretta. Poi si può aggiungere, con riguardo alla scissione, che qualora le plusvalenze non siano iscritte contabilmente dalla società beneficiaria sarà necessario che essa sia precostituita e che abbia un patrimonio sufficiente ad assorbire la perdita che le viene attribuita.
Al contrario se le plusvalenze vengono iscritte dalla beneficiaria (oppure in questo caso anche dalla conferitaria), allora si avrà un'operazione normale nella quale la società avente causa deve aumentare il proprio capitale per accogliere il tramo di azienda trasferito. In questo secondo caso si pone l'opportunità del riallineamento.

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Tags Correlati: Agenzia Entrate | Alfa Srl | Stati di crisi

 

Vediamo l'esempio che segue. La società industriale Alfa Srl detiene un immobile per 400 e cespiti per 300, nel passivo presenta debiti per 400 e capitale per 300. Decide di separare la parte operativa tramite una scissione in cui trasferisce alla beneficiaria i cespiti (300) e le passività (400). Il trasferimento è negativo per 100, ma dalla perizia eseguita per la scissione emergono plusvalenze sui cespiti per 70 e avviamento per 50.
Quindi la beneficiaria si costituisce con un patrimonio di 20 iscrivendo le plusvalenze latenti nell'attivo patrimoniale.
L'operazione sopra illustrata, se la beneficiaria è preesistente all'operazione si scissione può avvenire in due modi:
e le plusvalenze non sono iscritte dalla beneficiaria e quindi essa deve presentare un patrimonio capiente per assorbire la perdita di 100 che le viene trasferita tramite la scissione, andando poi a redistribuire le proprie partecipazioni anche ai soci della scissa secondo il rapporto di concambio inserito nel progetto di scissione. In questa ipotesi non è possibile il riallineamento dei valori poiché non vi sono maggiori valori iscritti a seguito della scissione;
r le plusvalenze sono iscritte e allora la beneficiaria può anche essere neocostituita con un patrimonio di 20 da assegnare ai soci della società scissa secondo quanto stabilito dal progetto di scissione. In questo caso è possibile il riallineamento dei valori tramite imposta sostitutiva sui plusvalori iscritti (70 sui beni materiali e 50 per avviamento). Sui beni materiali si sceglierà il riallineamento ex articolo 176, comma 2-ter, del Tuir e sull'avviamento la procedura speciale di cui all'articolo 15 del Dl 185/08.
La società scissa si trova un nuovo patrimonio netto di 100 (avendo trasferito 400 di passività a fronte di 300 di attività), che è stato definito dalla risoluzione 12/09 quale una riserva di utili non in sospensione di imposta, pertanto utilizzabile a copertura perdite senza ripercussioni fiscali, ma laddove venisse distribuita ai soci si avrebbe la genesi di un reddito da dividendo.
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Le circolari 28/09, 57/08 e 8/10
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