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Questo articolo è stato pubblicato il 29 maggio 2010 alle ore 12:07.
Per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, compreso il trattamento accessorio, non può superare il trattamento in godimento nell'anno 2009. Fino al 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, superiori a 90mila euro lordi annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 130mila euro, nonché del 10% per la parte eccedente 130mila euro.
I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 e i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. Estensione per ulteriori due anni della limitazione al turn over personale. L'organico degli insegnanti di sostegno per l'anno 2010-2011 deve rimanere invariato rispetto all'a.s. 2009/2010. Possibilità per il personale in soprannumero di essere impiegato presso uffici che presentono vacanze organiche. Limitazione alla possibilità per le amministrazioni dello Stato di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Utilizzo delle risorse stanziate negli anni precedenti per il riordino delle carriere del personale del comparto sicurezza – difesa al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica. Per agevolare la riduzione degli assetti organizzativi i trattenimenti in servizio possono essere disposti esclusivamente nei limiti consentiti dalla proroga delle limitazioni al turn over. Le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Soppressione della posizione di stato di ausiliaria conseguentemente il personale militare in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa è collocato direttamente nella categoria della riserva. Abrogazione conservazione trattamento economico in caso di mancata riconferma del dirigente: le pubbliche amministrazioni che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, non intendono confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Riduzione delle risorse per la contrattazione integrativa del personale delle agenzie fiscali e del Mef. Soppressione indennità di comando al personale militare che opera a terra. Interpretazione autentica in materia di indennità di comando al fine di ricondurla nei limiti delle risorse stanziate. Indennità di impiego operativo per reparti di campagna.: rideterminazione del contingente di personale al quale viene corrisposta nella misura del 70% di quello determinato per l'anno 2009.