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Questo articolo è stato pubblicato il 01 giugno 2010 alle ore 17:13.
Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio
Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire a un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al triennio 2011-2013, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009.
In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
A decorrere dall'anno 2011 è disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle università, nonché le risorse destinate all'informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, e degli organi costituzionali fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, primo periodo.