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Questo articolo è stato pubblicato il 01 giugno 2010 alle ore 17:17.

Capo II
Riduzione del costo degli apparati politici e amministrativi

Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al Dpr 30 dicembre 2003, n. 398. Al medesimo Fondo sono riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'articolo 121 della Costituzione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 10 per cento.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, primo periodo.

4. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto del 10 per cento ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

5. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione a organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

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Tutti gli articoli del decreto legge sulla manovra

Ecco il testo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di

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6. All'articolo 82 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2.I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, una indennità di funzione onnicomprensiva. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di ciascun mese da un consigliere può superare l'importo pari a un quinto dell'indennità massima prevista dal rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.»;
b) al comma 8:
1) all'alinea sono soppresse le parole: «e dei gettoni di presenza»;
2) è soppressa la lettera e);
c) al comma 10 sono soppresse le parole: «e dei gettoni di presenza»;
d) al comma 11, le parole: «dei gettoni di presenza» sono sostituite dalle seguenti: «delle indennità di funzione».

7. Con decreto del ministro dell'Interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione fino a 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.000 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo dell'indennità di funzione di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 114 della Costituzione, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.

8. All'articolo 83 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, le parole: «i gettoni di presenza previsti» sono sostituite dalle seguenti: «alcuna indennità di funzione o altro emolumento comunque denominato previsti»;
b)al comma 2 sono soppresse le parole: «, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione,».

9. All'articolo 84 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1:
a)le parole: «sono dovuti» sono sostituite dalle seguenti: «è dovuto»;
b)sono soppresse le parole: «, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese,».

10. All'articolo 86, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: «e ai gettoni di presenza».

11. Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di una indennità di funzione, a sua scelta.

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