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Questo articolo è stato pubblicato il 01 giugno 2010 alle ore 17:18.

Soppressione e incorporazione di enti e organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'Ipsema e l'Ispesl sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'Inail, sottoposto alla vigilanza del ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del ministero della Salute; l'Inail succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'Ipost è soppresso.

3. Le funzioni dell'Ipost sono trasferite all'Inps, sottoposto alla vigilanza del ministero del Lavoro e delle politiche sociali; l'Inps succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

4. Con decreti di natura non regolamentare del ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, nonché, per quanto concerne la soppressione dell'Ispesl, con il ministro della Salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

5. Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, l'Inps e l'Inail subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.

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Ecco il testo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di

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6. I posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del ministero dell'Economia e delle finanze, nell'ambito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo è conferito dall'amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale.

7. All'articolo 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Sono organi degli enti: a) il presidente; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei sindaci; d) il direttore generale.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'ente. È nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 , con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si procede, in ogni caso, alla nomina del presidente.»;
c) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il ministro del Lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare»;
d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il consiglio di amministrazione» e «il consiglio» sono sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall'espressione «Il consiglio è composto» a quella «componente del consiglio di vigilanza.»;
e) al comma 6, l'espressione «partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza» è sostituita dalla seguente «può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza»;
f) al comma 8, è eliminata l'espressione da «il consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»;
g) al comma 9, l'espressione «con esclusione di quello di cui alla lettera e)» è sostituita dalla seguente «con esclusione di quello di cui alla lettera d)»;
h) è aggiunto il seguente comma 11: «Al presidente dell'ente è dovuto, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze.».

8. Le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel decreto del presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra norma riguardante gli enti pubblici di previdenza e assistenza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al presidente dell'ente, che le esercita con proprie determinazioni.

9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.

10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché dei comitati previsti dagli articoli 42 e 44, della medesima legge, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.

11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, non possono superare l'importo di euro 30,00 a seduta.

12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attività istituzionale degli organi collegiali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché la partecipazione all'attività istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).

13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente articolo, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente articolo.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'organizzazione e al funzionamento all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui al decreto del presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.

15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto affari sociali di cui all'articolo 2 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2007, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite al Isfol che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Per lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche sociali, è costituita nell'ambito dell'organizzazione dell'Isfol un'apposita macroarea. Con decreti di natura non regolamentare del ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l'Isfol. La dotazione organica dell'Isfol è incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto degli affari sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Isfol subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L'Isfol adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010.

16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici (Enappsmsad), costituito con decreto del presidente della Repubblica 1° aprile 1978, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'Enpals, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data è istituito presso l'Enpals con evidenza contabile separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici. Tutte le attività e le passività risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato affluiscono a evidenza contabile separata presso l'Enpals. La dotazione organica dell'Enpals è aumentata di un numero pari alla unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso l'Enappsmsad alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri , su proposta del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione e con il ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell' articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il funzionamento dell'ente Enpals. Il commissario straordinario e il direttore generale dell'Istituto incorporante in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legge continuano a operare sino alla scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina.

17. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilatati dal ministero del Lavoro previsti nel presente decreto sono computate per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all'articolo 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di politica economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al ministero dell'Economia e delle finanze. Le funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con uno o più decreti di natura non regolamentare del ministro dell'Economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il ministero dell'Economia e delle finanze, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

19. L'Ente italiano montagna (Eim), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. La presidenza del Consiglio dei ministri succede a titolo universale al predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al dipartimento per gli Affari regionali della medesima presidenza. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la presidenza, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della presidenza sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per la presidenza è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti e attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo, al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua a essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.

21. L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Insean) istituito con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 è soppresso. Le funzioni e le risorse sono assegnate al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e agli enti e alle istituzioni di ricerca. Le funzioni svolte dall'Insean sono trasferite presso le amministrazioni destinatarie con uno o più decreti di natura non regolamentare del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nonché, limitatamente al personale con profilo di ricercatore e tecnologo, presso gli enti le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente: «Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal ministero dell'Economia e delle finanze d'intesa con il ministero dello Sviluppo economico».

23. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima data è ricostituito il consiglio di amministrazione della Sogin Spa, composto di 5 membri. La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della Sogin Spa è effettuata dal ministero dell'Economia e delle finanze d'intesa con il ministero dello Sviluppo economico.

24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.

25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del ministero dell'Economia e delle finanze sono soppresse, a eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il ministero dell'Economia e delle finanze e le regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il ministero della Difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma.

26. Sono attribuite al presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione.

27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del ministero dello Sviluppo economico, a eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente dalle predette autorità.

28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell'Economia e delle finanze e dello Sviluppo economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico.

29. Restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.

30. All'articolo 10-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito, istituito ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 8, del Dl 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è trasferita al ministero per lo Sviluppo economico.

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