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Questo articolo è stato pubblicato il 02 giugno 2010 alle ore 19:06.
A decorrere dal 1° gennaio 2011 la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.
È previsto che la compensazione avvenga per il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (le modalità saranno individuate da un decreto Economia). L'osservanza del divieto di compensazione sarà sotto la vigilanza dell'Agenzia delle entrate e della Gdf nell'ambito delle ordinarie attività di controllo, anche con specifici piani operativi.