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Questo articolo è stato pubblicato il 02 giugno 2010 alle ore 19:07.
Per dare un colpo d'acceleratore alla trattazione delle cause in materia tributaria e previdenziale si stabilisce un termine di 150 giorni di efficacia della sospensione eventualmente concessa dal giudice tributario per incentivare la rapida trattazione delle cause, assicurando una riscossione in tempi più brevi delle somme dovute in pendenza di giudizio. Stabilito un termine massimo di efficacia di 150 giorni del provvedimento giudiziario di sospensione dell'iscrizione a ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali.
Viene anche stabilito che il giudice, in sede di emanazione del provvedimento di sospensione, fissi la data dell'udienza di trattazione entro i 30 giorni successivi: la causa deve poi essere decisa entro i 120 giorni successivi.