Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 02 giugno 2010 alle ore 19:10.
Si prevede che le regioni sottoposte ai piani di rientro alla data del 31 dicembre 2009 che non abbiano completato, entro il medesimo termine, gli interventi strutturali di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario previsti, pur avendo garantito l'equilibrio di bilancio, possano portarli a compimento.
Le medesime regioni, poi, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della manovra, dovranno stilare un piano completo di riorganizzazione complessiva delle procedure di pagamento e di smaltimento debiti. Per non intralciare questo compito, fino al 31 dicembre 2010, si congelano tutte le procedure esecutive, eventualmente in piedi. Si cerca, poi, di contenere la spesa farmaceutica, mediamente lo spostamento di un volume di spesa pari a 600 milioni l'anno dall'aggregato spesa farmaceutica ospedaliera (di cui sono integralmente responsabili le regioni con conseguente onere a loro carico) a quello della spesa territoriale, che prevede, viceversa, meccanismi automatici di recupero dello scostamento, con responsabilizzazione anche delle imprese farmaceutiche.
La norma riguarda farmaci che, sebbene collocati attualmente nell'area della spesa ospedaliera, in effetti sono somministrati ai pazienti a domicilio o in regime ambulatoriale. La predetta riallocazione della spesa determina un aumento della spesa a livello territoriale, che però le regioni riescono a recuperare anche tramite il meccanismo del pay-back (un meccanismo automatico a carico delle aziende farmaceutiche).
Arriva poi un'interpretazione autentica che stabilisce espressamente la non rivalutabilità della somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale che integra l'indennizzo. Si favorisce, infine, l'avvio della diffusione della procedura telematica di trasmissione delle ricette mediche.