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Questo articolo è stato pubblicato il 02 giugno 2010 alle ore 19:18.
Scatta una riduzione del 10% di indennità, compensi, gettoni e retribuzioni, comunque, denominate, corrisposte da Pubbliche amministrazioni, incluse le Autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali vari e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Si specifica che la riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Sono invece esclusi dal taglio i commissari straordinari del Governo e gli altri commissari straordinari comunque denominati.
Scatta, poi, una cura dimagrante per comitati di gestione e collegi dei revisori, i cui componenti, d'ora in poi, non potranno superare, rispettivamente, il numero massimo di 5 e di 3. Se la cura non verrà fatta, sarà considerata "danno erariale". In coerenza con queste misure, tutte le amministrazioni ed enti inserite nel conto economico consolidato dello Stato (elenco Istat) dovranno procedere a una riduzione del 10% del compenso dei componenti il consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Sono escluse da questa norma le società quotate. Devono, poi, essere ridotte del 20% (rispetto alle spese 2009) i costi per studi e consulenze, con esclusione, però, di: università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati. Bisognerà risparmiare (sempre -20% rispetto alle spese 2009) su relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.
Ogni ministero competente dovrà autorizzare stanziamenti ad hoc per feste ed eventi celebrativi. Vengono soppresse le spese per le sponsorizzazioni e la diaria di missione all'estero. Si potranno rimborsare solo le spese effettivamente sostenute (viaggio, vitto e alloggio) per recarsi all'estero. Si riduce del 50% la spesa per attività di formazione, che dovrà essere svolta (prioritariamente) tramite la Scuola superiore della Pubblica amministrazione. Meno 20% anche sulle spese per i buoni taxi e il noleggio autovetture.
Si dispone, poi, la soppressione del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, a decorrere dall'entrata in vigore della manovra. Da segnalare, infine, la previsione che tutte le amministrazioni pubbliche non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per 3 esercizi consecutivi, perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrastrutturali. Entro tali limiti, tuttavia, sono consentiti trasferimenti a fronte di convenzioni o contratti di servizio relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.