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Questo articolo è stato pubblicato il 05 giugno 2010 alle ore 11:37.
Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per l'apertura di rapporti con operatori finanziari
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la lettera g-quater), é aggiunta la seguente: "g-quinquies) atti o negozi delle società e degli enti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo.";
b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole "in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero" sono aggiunte le seguenti: ", salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies).".