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Questo articolo è stato pubblicato il 09 giugno 2010 alle ore 18:29.
Si modifica nuovamente la disciplina delle intercettazioni d'urgenza e fuori termini, individuate nuove sanzioni per le imprese editrici per la pubblicazione di atti di un procedimento penale. È stato poi soppresso l'emendamento che cancella l'arresto in flagrante per i reati di violenza sessuale, anche a danno di minori e di gruppo, facendo scendere a 12 le proposte di modifica presentate dal relatore Roberto Centaro (Pdl) al ddl sulle intercettazioni, all'esame di Palazzo Madama. Resta in vigore l'attuale normativa sulle intercettazione degli 007 e per stoppare la "spettacolarizzazione" dei processi, viene attribuito al presidente della Corte d'appello il compito di autorizzare le riprese audiovisive dei dibattimenti, anche senza il consenso delle parti, quando sussiste un interesse sociale rilevante alla conoscenza del dibattimento. Mano morbida, invece, sui reati sessuali di minore gravità e a danni dei bambini, per i quali scatterà l'arresto in flagranza «solo eventuale». Ecco un rapido abc di tutte le novità contenute nei 12 emendamenti del relatore al ddl intercettazioni, tutti recepiti nel ddl sulle intercettazioni sul quale il Governo ha posto la fiducia.
Applicazione disposizioni ai giudizi pendenti (emendamento 1.812). Si applicano anche ai giudizi pendenti le disposizioni legate al divieto di pubblicazione di immagini (articolo 114 cpp), il divieto di trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e persone estranei alle indagini (articolo 268, comma 7-bis), l'obbligo del segreto sulle indagini (articolo 329) e l'obbligo del segreto sulle intercettazioni (articolo 329-bis) e le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale contenute negli articoli 129 (riserva di appello ed estinzione del processo) e 147 (riprese audiovisive nei dibattimenti).
Arresto in flagranza facoltativo (emendamento 1.808). Che viene esteso anche ai reati di violenza sessuale, nei casi di minore gravità, e agli atti sessuali con minorenne, sempre nei casi di minore gravità.
Arresto in flagranza obbligatorio (emendamento 1.807). Si tratta dell'emandamento soppresso che puntava a cancellare il comma 22 dell'articolo 1 del provvedimento, che prevedeva l'arresto in flagrante per i delitti di violenza sessuale, di atti sessuali con minore e di violenza sessuale di gruppo. L'emendamento in questione è stato soppresso e quindi il comma 22 resta in piedi. Con la conseguenza che nei casi di violanza sessuale, anche di gruppo e a danno di minori, scatta (obbligatoriamente) l'arresto in flagranza.