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Questo articolo è stato pubblicato il 11 giugno 2010 alle ore 21:10.
Da 6 mesi fino a 3 anni per chi pubblica intercettazioni vietate dalla legge. Rischia lo stesso la galera, da 1 a 6 anni, chi, mediante modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto, e, pure, se si rivelano indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno, mentre le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio degli 007.
Carcere, poi, fino a 4 anni per chi riprende o registra illecitamente comunicazioni o conversazioni a cui partecipa. Tuttavia, qui, la punibilità è esclusa, tra l'altro, quando le riprese o le registrazioni sono effettuate ai fini dell'attività di cronaca da giornalisti, purchè, però, appartenenti all'ordine professionale. Ammenda, invece, da 500 a 1.032 euro per pubblici ufficiali e magistrati che omettono di esercitare il controllo necessario a impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa.