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Questo articolo è stato pubblicato il 11 giugno 2010 alle ore 21:08.
Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto. Quando, invece, l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'autorità ecclesiastica. Il pubblico ministero invia l'informazione, anche, quando taluno di questi soggetti è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.