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Questo articolo è stato pubblicato il 11 giugno 2010 alle ore 21:08.
La norma prevede che il pubblico ministero disponga l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo, provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni e per i documenti, i supporti e gli atti relativi alle riprese e registrazioni fraudolente, salvi i casi in cui sia esclusa la punibiltà. Di essi, comunque, è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento e il loro contenuto non può essere utilizzato.