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Questo articolo è stato pubblicato il 11 giugno 2010 alle ore 21:06.
Spetta al Pm, con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica (a pena d'inammissibilità), chiedere l'autorizzazione a disporre le ntercettazioni. Dovrà inviare, pure, tutto il fascicolo con gli atti fino a quel momento compiuti. La decisione è assunta con decreto collegiale, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti. Intanto, che sussistano gravi indizi di reato e che le operazioni richieste siano assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.
Poi serve: a) nei casi di intercettazione di conversazione o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, che le utenze siano intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero siano intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti. Inoltre, serve: b) che nei casi di acquisizione della documentazione del traffico relativo a conversazioni o comunicazioni telefoniche o ad altre forme di telecomunicazione, le utenze siano o siano state intestate o effettivamente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede.
Infine, c), nei casi di intercettazioni di immagini mediante riprese visive, che i luoghi appartengano a soggetti indagati o siano agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o siano effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultino a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistano concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano attinenti ai medesimi fatti.
Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il tribunale deve, con autonoma valutazione, dare conto dei relativi presupposti, che devono essere espressamente e analiticamente indicati. Dal canto suo, il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al tribunale il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti. Si prevede, poi, che nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le intercettazioni con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre 3 giorni al Tribunale, che entro 3 giorni dalla richiesta, decide sulla sua convalida.