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Questo articolo è stato pubblicato il 11 giugno 2010 alle ore 21:05.
Stabilito, tra l'altro, che le disposizioni di modifica del Codice di procedura penale, a parte quanto indicato nei commi 40, 41 e 42, non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, alle intercettazioni di comunicazione per le quali è già stato emesso il provvedimento di autorizzazione o di proroga. Viene fatta salva la validità delle intercettazioni precedentemente disposte, ma non possono ulteriormente proseguire, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, per un tempo superiore alla durata massima stabilita dal codice di procedura penale.