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Questo articolo è stato pubblicato il 11 giugno 2010 alle ore 21:05.
Si confermache al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero possano disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, che, tuttavia, viene chiarito, non sono soggette ai 75 giorni di limite massimo di durata.
Vietato allegare le intercettazioni al fascicolo (articolo 1, comma 13). Stabilito che i verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nello speciale archivio presso la Procura che ha disposto l'intercettazione. Con divieto, quindi, di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo del procedimento.