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Questo articolo è stato pubblicato il 11 giugno 2010 alle ore 21:05.
Confermato il divieto di intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. Specificato che il divieto opera, anche, nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati e che costituiscono illecito disciplinare (da sommare all'eventuale responsabilità penale) ogni annotazione, informativa, anche verbale, e utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni intercettate in spregio del sopra citato divieto.