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Questo articolo è stato pubblicato il 20 giugno 2010 alle ore 08:06.
di Valeria Falce Mentre il Commissario Joaquín Almunia sollecita la definizione di una cornice giuridica uniforme che faciliti l'accesso dei consumatori degli stati membri alle forme di rimedio collettivo in caso di illeciti latamente anticoncorrenziali, in Italia vengono annunciate le prime class action. A partire dal 1° gennaio 2010, infatti, i consumatori e gli utenti possono ottenere – individualmente o attraverso associazioni di categoria – il risarcimento di danni identici causati anche dalla commissione di comportamenti in violazione del diritto della concorrenza e tra questi dalle pratiche commerciali scorrette. Così facendo, e in attesa degli eventuali sviluppi comunitari in materia, l'Italia si dota di un sistema di diritto comune che completa e integra la disciplina che già sul fronte pubblicistico era stata introdotta nel 2007.
Sotto il profilo pubblicistico, con gli articoli 18 e seguenti del Codice del consumo si impone ai professionisti un divieto di ordine generale di ricorrere a condotte che contrastino con la diligenza professionale e interferiscano in maniera significativa sulla capacità di auto-determinazione del consumatore medio cui la pratica è rivolta, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti (a fronte, cioè, di una corretta rappresentazione) non avrebbe assunto. In concreto, il consumatore-persona fisica può oggi rivolgersi all'Autorità garante della concorrenza per contrastare tutte le pratiche commerciali – sub specie di comportamenti attivi e omissivi, tra professionisti e consumatori, che si realizzino nella fase antecedente, contestuale o successiva a un'operazione commerciale relativa a un prodotto o servizio – e non solo quelle relative al fenomeno pubblicitario, che ne ledano direttamente gli interessi economici. A sua volta l'Antitrust può avviare un procedimento anche d'ufficio, accettare gli impegni assunti dalle parti nel corso del procedimento, rendendoli obbligatori, autorizzare operazioni ispettive, richiedere informazioni rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione e applicare un regime sanzionatorio che è stato sensibilmente inasprito.