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Questo articolo è stato pubblicato il 28 giugno 2010 alle ore 08:05.
PAGINA A CURA DI
Giorgio Gavelli
Giovanni Valcarenghi
Il quadro RE di Unico, dedicato alla determinazione del reddito da parte di liberi professionisti e artisti, ruota attorno alla corretta applicazione del principio di cassa, in base al quale i compensi sono imponibili, e i costi deducibili, alla data, rispettivamente, della loro percezione e sostenimento, indipendentemente, quindi, dal periodo di “maturazione”. Il principio in esame ha un ruolo del tutto rilevante anche con riferimento agli studi di settore dei soggetti in esame, al punto che l'attuale versione di Gerico presenta un correttivo specifico che interviene laddove la non congruità del contribuente sia stata influenzata dall'accumularsi nei ritardi di pagamento da parte della clientela. Poiché accade spesso che determinati importi siano incassati o pagati a cavallo di fine anno, l'esatta collocazione temporale di proventi e spese assume rilevanza fondamentale.
Le risposte dell'Agenzia
Il Testo unico non regola espressamente l'esatto momento in cui incassi e pagamenti – non intervenuti in contanti – assumono rilevanza fiscale. Ma alcuni chiarimenti sono giunti dalle Entrate nella circolare 38/E del 23 giugno che recepisce le risposte della diretta Map (Moduli di aggiornamento professionale dei commercialisti) del 3 giugno scorso .
L'assegno
È stato confermato che i compensi incassati mediante assegno bancario o circolare si considerano percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista, ossia quando quest'ultimo lo riceve dal committente. Il medesimo orientamento era stato espresso sino ad ora esplicitamente nei confronti del solo assegno circolare (risoluzione n. 138/E/2009), al punto che parte della dottrina individuava una soluzione differente se sull'assegno bancario era presente la clausola di non trasferibilità, ipotesi in cui veniva suggerito di attribuire validità al momento della girata per il versamento sul conto corrente del professionista. Combinando la oramai generalizzata presenza della clausola in parola sui titoli di credito con il fatto che l'Agenzia non fa nessuna distinzione in merito nell'ambito della propria risposta, si ritiene che l'orientamento dettato sia valido per tutte le tipologie di assegno. Quindi, qualora l'assegno sia stato consegnato, poniamo, al lavoratore autonomo il 29 dicembre 2009, questa data – che sarà opportuno far debitamente risultare documentalmente sotto forma di quietanza – individua il momento di pagamento per il committente (ai fini, ad esempio, dell'obbligo di versamento della ritenuta d'acconto) e il momento di incasso per il professionista, a nulla rilevando che quest'ultimo abbia poi materialmente effettuato il versamento del titolo sul proprio conto corrente il 3 gennaio 2010 (in tal senso si espresse l'Agenzia nella videoconferenza Map del 19 maggio 2007).