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Questo articolo è stato pubblicato il 14 luglio 2010 alle ore 13:42.
Incoraggiare il ricorso alla fatturazione elettronica mediante la soppressione degli ostacoli giuridici alla trasmissione e all'archiviazione dei documenti dematerializzati. È questo l'obiettivo che si prefigge il legislatore comunitario con le modifiche apportate dalla direttiva approvata ieri che, nella sostanza, vuole eliminare qualunque differenza legata al supporto materiale delle fatture.
Il primo segnale verso questa meta lo si percepisce già sul piano definitorio, che appare notevolmente "snellito" rispetto all'attuale formulazione: la novella stabilisce che per fattura elettronica debba intendersi un documento contenente le informazioni richieste dalla direttiva 2006/112/CE, emessa e ricevuta in formato elettronico. Pertanto, qualunque mezzo di trasmissione (elettronico) deve ritenersi idoneo a veicolare una siffatta tipologia di fatture. La volontà istituzionale di deregulation è chiaramente evidenziata dall'inclusione nel titolo XI, capo 3, sezione 5 della direttiva 2006/112/CE - prima dedicato alla trasmissione delle fatture per via elettronica - tanto della disciplina di queste fatture quanto di quelle cartacee, così equiparando le due modalità anche sul piano puramente normativo.
Quanto alle modifiche sostanziali del regime della fatturazione elettronica, la nuova direttiva appare meno radicale di quanto era stato proposto nella com(2009)21, in cui, nella sostanza, veniva ipotizzata l'eliminazione quasi totale della normativa speciale in materia, rimuovendo, in particolare, la necessità dell'accordo fra le parti e qualunque indicazione in tema di strumenti di garanzia sull'autenticità del documento. La riforma mantiene l'impostazione originaria (oggi vigente) subordinando sempre il ricorso alla fatturazione elettronica al preventivo accordo del destinatario, mentre lascia agli operatori libertà nell'individuazione dei mezzi attraverso cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura (sia elettronica sia cartacea). A questo fine, il legislatore si limita ad affermare che l'obiettivo può essere raggiunto attraverso controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi, senza tuttavia imporre obblighi di sorta. A fini solo esemplificativi, per affermarne la validità probatoria, la norma considera quali tecnologie idonee ad assicurare l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di una fattura la firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE e la trasmissione elettronica di dati (EDI), di cui alla raccomandazione 1994/820/CE della Commissione. La decisione di non imporre nulla ma di riconoscere ufficialmente valide queste modalità fa sì che gli operatori che hanno già implementato questi sistemi risultano garantiti anche sotto il prossimo regime, mentre coloro che non sono passati alla fatturazione elettronica potranno agevolmente farlo senza vincoli di sorta. (B. Sa.)