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Questo articolo è stato pubblicato il 16 luglio 2010 alle ore 08:06.
Il buio oltre l'Iva. Più che una battuta, quella che circola fra gli operatori coinvolti dai nuovi obblighi «black list» è la constatazione di un'incertezza crescente in vista del prossimo 31 agosto.
In effetti, la scelta di questa data per l'invio delle fatture relative agli affari conclusi in paesi black list – adempimento previsto dal Dl 40/10 per combattere frodi carosello e cartiere – era già sembrata inopportuna. A renderla inadeguata, secondo molti dei destinatari, è ora il silenzio dell'amministrazione finanziaria che non ha emanato una circolare per chiarire i tanti dubbi che ancora affliggono la nuova disciplina. E l'urgenza è acuita dalla circostanza che molti studi e aziende quest'anno anticiperanno le ferie per tamponare il rallentamento dell'attività produttiva.
Tanto per cominciare, la predisposizione dei programmi necessari per estrarre i dati da trasmettere al fisco è rallentata dall'impossibilità d'individuare con esattezza i paesi black list. La legge richiama due distinti elenchi (Dm 4 maggio 1999 e Dm 21 novembre 2001) senza però specificare come ci si deve comportare nel caso, assai frequente, di paesi inclusi solo in una lista, oppure in entrambe, ma con alcuni elementi di differenziazione. Il Dm del 2001, in particolare, contiene alcuni stati (ad esempio il Principato di Monaco) per i quali la black list riguarda imprese operanti solo in determinati settori, mentre nel Dm del 1999 questi paesi sono richiamati senza distinguo: prevale la lista generalizzata o quella con le eccezioni? Alcuni stati, come Lussemburgo e Corea del Sud, sono poi inseriti nell'elenco del 2001 con esclusivo riferimento a alcune tipologie di società con tassazioni agevolate, ma non indicati nella lista del '99. Questi operatori vanno comunque inseriti nella comunicazione?
Stabiliti i paesi da considerare, si deve affrontare lo screening delle operazioni rilevanti. Un interrogativo ricorrente riguarda le importazioni di beni, che non sono formalmente "acquisti" ai fini del Dpr 633/72, ma la cui esclusione dal monitoraggio potrebbe ridurne fortemente l'efficacia. Altri dubbi riguardano le operazioni non soggette a Iva da evidenziare, in particolare i servizi dell'articolo 7-ter rivolti a stati extra Ue, per i quali non vi sono obblighi specifici di fatturazione e che dunque letteralmente non andrebbero comunicati.