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Questo articolo è stato pubblicato il 17 luglio 2010 alle ore 19:16.
Diventa più leggera la stretta fiscale sulle riserve tecniche obbligatorie delle imprese assicurative per il ramo vita, rispetto a quella approvata in commissione Bilancio del Senato con un emendamento del relatore. Nella versione definitiva del maxiemendamento alla manovra, cambia la percentuale massima del rapporto tra ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi che non potrà essere superiore al 98,5%, mentre nel testo circolato ieri si attestava al 97,5 per cento.
Altra modifica riguarda il termine per la revisione delle stesse percentuali che potrà essere fatta con decreto del ministro dell'Economia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, e non più 2014 come recitava la bozza di ieri. Secondo la relazione tecnica del maxiemendamento, la stretta fiscale sulle riserve tecniche obbligatorie delle imprese assicurative per il ramo vita «determina un incremento di gettito quantificabile a regime in circa 264 milioni di euro su base annua». La prima versione della norma, approvata in commissione Bilancio con un emendamento del relatore, limitava al 10% la deducibilità delle riserve tecniche obbligatorie delle assicurazioni relative al ramo vita e la relazione tecnica dell'emendamento quantificava in 234 milioni il gettito annuo della norma. Una differenza di 30 milioni in più, quindi tra la prima e la seconda versione della misura che farebbe pensare ad un inasprimento della "stangata" sulle assicurazioni. In realtà, spiegano fonti tecniche, il passaggio dalla prima alla seconda versione della misura si traduce in un alleggerimento della stretta fiscale, in quanto il gettito di 234 milioni annui previsto dalla prima versione della norma sarebbe stato ampiamente sottostimato.