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Questo articolo è stato pubblicato il 17 luglio 2010 alle ore 19:17.
A decorrere dal 1° gennaio 2011 la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto sanzione pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali (con i relativi accessori) per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.
E' consentita poi la compensazione tra i debiti iscritti a ruolo e i crediti maturati nei confronti di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti. Per effettuare tale compensazione, possibile a decorrere dal 1° gennaio 2011, è necessario che: a) i crediti verso gli enti siano non prescritti, certi, liquidi ed esigibili; e b) il creditore acquisisca la certificazione che il credito relativo a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti sia certo, liquido ed esigibile. La certificazione è peraltro necessaria ai fini dell'estinzione del debito a ruolo.