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Questo articolo è stato pubblicato il 17 luglio 2010 alle ore 19:20.
A partire dal prossimo 1° gennaio, a ministri e sottosegretari, che non siano parlamentari, arriva un taglio del 10% al trattamento economico complessivo. Attualmente, la misura interessa 9 unità, 2 ministri e 7 sottosegretari. Taglio del 10% anche ai compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura e del Cnel. Dalla riduzione è escluso il trattamento retributivo di servizio. Per quanto concerne i gettoni di presenza, è previsto che gli stessi non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.
Vengono ridotti poi i rimborsi ai partiti politici, riducendo del 10% il contributo di un euro quale moltiplicatore per il numero di cittadini elettori, e vengono soppresse le quote annuali dei rimborsi in caso di scioglimento anticipato del Governo. La sforbiciata ai rimborsi si applica a partire dal primo rinnovo di Camera, Senato, Parlamento europeo, consigli regionali. Cura dimagrante anche per i doppi, tripli incarichi conferiti dalle Pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive: per questi soggetti c'è l'obbligo di percepire solo il rimborso spese e il gettone di presenza massimo di 30 euro a seduta. L'articolo detta, infine, tutta una serie di norme per ridurre i costi della politica "a livello locale". Tra le novità, modificate dal maxiemendamento del Governo, spicca la reintroduzione per i consiglieri comunali e provinciali del gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. L'entità del gettone è però ridotta. In nessun caso è dovuta un'indennità ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione di quelli delle città metropolitane, per i quali, tuttavia, l'ammontare del gettone non può superare l'importo pari un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.
Si prevde, poi, una sforbiciata (che farà il ministero dell'Interno, con decreto) degli importi delle indennità, fino a 3 anni, di una percentuale pari: al 3% per i comuni con popolazione fino a 15mila abitanti e per le province con popolazione fino a 500mila abitanti; al 7% per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250mila abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti, e al 10% per i restanti comuni e province. Sono esclusi dall'applicazione della disposizione in esame i comuni con meno di mille abitanti. Si conferma la norma che agli amministratori di comunità montane, di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali non possono essere attribuite indennità o emolumenti in qualsiasi forma.