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Questo articolo è stato pubblicato il 17 luglio 2010 alle ore 19:25.
Prevede l'istituzione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi a carico delle società di gestione del risparmio (Sgr) che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliari, che si applica - a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione in esame al regime civilistico di tali fondi - al momento dell'adeguamento o del non adeguamento alla nuova normativa. Tra le altre novità, si stabilisce poi l'esenzione da ritenuta per i proventi percepiti da fondi pensione e Oicr esteri istituiti in Stati o territori c.d. "white list", nonché da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Spicca inoltre la previsione che la liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di tre anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2010 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura del 19 per cento. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione. Il nuovo articolo detta poi disposizioni sulla procedura da adottare nel caso di proventi spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni contro la doppia imposizione: in particolare, in tale ipotesi i sostituti d'imposta devono acquisire una dichiarazione del soggetto effettivo beneficiario da cui risulti - tra l'altro - la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per l'applicazione del regime convenzionale, nonché un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la residenza, efficace fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.