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Questo articolo è stato pubblicato il 17 luglio 2010 alle ore 19:28.
Si modifica il regime delle decorrenze per il pensionamento di vecchiaia ordinario, prevedendo un nuovo regime per le decorrenze del pensionamento anticipato. Per i lavoratori dipendenti, si prevede il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, mentre per gli autonomi, la soglia sale a 18 mesi. Si dettano, poi, norme per armonizzare queste norme con le decorrenze delle pensioni dei lavoratori che accedono alla totalizzazione dei periodi assicurativi e si specifica che, sui trattamenti derivanti da totalizzazione, le nuove norme si applichino ai soggetti che maturino il diritto al relativo trattamento a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Nello specifico, si prevede che i predetti lavoratori accedano al pensionamento con le medesime decorrenze previste, nel sistema generale, per i lavoratori autonomi. Inoltre, si prevede che in caso di pensione ai superstiti, la pensione decorra dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. Queste norme valgono per i lavoratori che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010. E' prevista una deroga, fino a un massimo di 10mila unità, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, di mobilità lunga ovvero percettori di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore. Vigilerà l'Inps. Eliminato, poi, il «refuso» che agganciava i 40 anni di contributi all'aspettativa di vita resta la norma sull'età per l'adeguamento che viene nuovamente fissata al 2015: l'aggiornamento triennale legato alle speranze di vita (riguarda anche gli assegni sociali) partirà dal 2015 e non più dal 2016. Le dipendenti pubbliche interessate al 2012 dall'innalzamento dell'età pensionabile sono 20mila- 25mila. Si salva chi ha maturato i requisiti di età e anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2009.
Novità anche sul fronte del Tfr. Se l'importo è inferiore ai 90mila euro, sarà erogato in un unico importo annuale. In due importi annuali, se la prestazione è compresa tra i 90mila e i 150mila euro, in 3 importi annuali, se si superano i 150mila euro. In tal caso, il primo e secondo importo sono pari a 90mila e 60mila e il terzo importo annuale sarà pari alla somma rimanente. La norma conferma la possibilità di posticipare la prima scadenza utile per il pagamento del primo importo annuale. Specifica importante. La nuova disciplina del Tfr non trova applicazione per le prestazioni derivanti da collocamento a riposo entro il 30 novembre 2010, a condizione che la cessazione dell'impiego avventa entro la stessa data.