Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 23 luglio 2010 alle ore 07:57.
Rafforzata la lotta al crimine grazie all'Unione europea. Nel mirino, questa volta, i patrimoni della criminalità, che sarà più semplice colpire e, in tempi più rapidi, grazie al recepimento della decisione quadro 2006/783 del 6 ottobre 2006 sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Il Consiglio dei ministri di ieri ha dato il via libera (si veda Il Sole 24 Ore del 21 luglio) allo schema di decreto legislativo che assicura il recepimento. L'Italia, in ogni caso, arriva in ritardo perché il termine ultimo di attuazione era fissato per il 24 novembre 2008.
Il provvedimento si inserisce nell'ambito della cooperazione giudiziaria penale che, grazie al principio del mutuo riconoscimento, permette di eseguire direttamente i provvedimenti provenienti dalle autorità giudiziarie di altri Stati Ue, limitando passaggi burocratici e scardinando i tradizionali sistemi che hanno un filtro nell'intervento della Corte d'appello competente per territorio. In questa direzione il primo atto Ue è stato il mandato di arresto europeo. Adesso si punta ai patrimoni con strumenti che garantiscono una rapida esecuzione dei provvedimenti di confisca ed eliminano i sistemi di conversione delle decisioni di altri Stati in atti nazionali. A tutto vantaggio della lotta alla criminalità, anche transnazionale. Accantonate, quindi, almeno nel territorio Ue, le rogatorie, sostituite da rapporti diretti tra le autorità giudiziarie degli Stati, tenuti a riconoscere ed eseguire «nel proprio territorio le decisioni di confisca prese da un tribunale competente in materia penale di un altro Stato membro». Con un limite: i provvedimenti devono essere definitivi. Sono tagliati fuori, quindi, gli atti della magistratura inquirente.
Lo schema di decreto legislativo, invece, introduce una limitazione rispetto all'applicazione della confisca per equivalente non prevista nella decisione quadro. L'articolo 1, comma 3, infatti, dispone che la decisione di confisca che dovrà essere eseguita in Italia su richiesta delle autorità di altri Stati Ue, nei casi in cui abbia per oggetto beni di valore equivalente a quello confiscato, potrà «essere eseguita nei casi e con i limiti previsti dalla legge nazionale».