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Questo articolo è stato pubblicato il 02 agosto 2010 alle ore 08:02.
Si amplia la platea dei soggetti esonerati dal versamento Irap. Le pronunce della Cassazione continuano a ridefinire i profili di attività non obbligate a pagare l'imposta. Da ultimo, un contributo in questo senso è arrivato dall'ordinanza 15249/10 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 17 e 18 luglio scorso). Si ripropone, quindi, l'interrogativo se versare o meno in vista dell'ultima scadenza del 5 agosto (come riportato nella pagina successiva) ma soprattutto su come comportarsi rispetto a quanto effettuato in passato.
Dentro o fuori
Il dilemma su chi rientra e chi no tra i soggetti passivi del tributo regionale si ripropone almeno sin da quando, nel 2001, la Corte costituzionale ha iniziato a definire il concetto di «attività autonomamente organizzata». Ciò che è cambiato, tuttavia, nel corso del tempo, ed in particolare in questi ultimi 3 anni, è il novero delle categorie di contribuenti interessate al possibile esonero dall'imposta: a mano a mano che la Cassazione ha precisato il proprio orientamento sulla delicata questione, la schiera di chi si è sentito chiamato in causa per carenza del presupposto si è infoltita. Dalle prime “storiche” sentenze del febbraio 2007 a oggi, la Suprema corte è sempre stata coerente ai principi inizialmente formulati, al punto che sempre più frequenti sono le ordinanze assunte in camera di consiglio, “liquidando” senza tentennamenti una questione che non presenta più, dal punto di vista meramente giuridico, dubbi di sorta.
Le singole situazioni
Ma, se sul piano del diritto non ci sono più interrogativi rilevanti, altrettanto non si può dire sotto l'aspetto della realtà operativa (il «mero fatto» come si legge nelle sentenze). Qui, infatti, si sbaglierebbe se si pensasse di poter semplificare la questione affermando che una certa categoria di imprese o di professionisti è soggetta all'Irap ed un'altra no. Come si evince dalla tabella a lato, invece, si deve infatti procedere per «profili» e non per singole categorie. Infatti il requisito determinante è l'assenza di un'organizzazione significativa di beni o di lavoro. Requisito che non è (né potrebbe essere) “patrimonio” di questa o di quella attività, ma resta collegato al singolo contribuente.