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Questo articolo è stato pubblicato il 06 agosto 2010 alle ore 08:56.
Collegi sindacali in numero limitato è il suggerimento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. È quanto si consiglia nel documento in pubblica consultazione sui Principi di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate.
Se il sindaco ha assunto più di 20 incarichi, il Consiglio nazionale raccomanda di implementare una procedura di valutazione, adeguatamente documentata, che consenta di accertare il rispetto del livello di impegno richiesto, dal momento che l'incarico prevede la concentrazione delle attività in alcuni periodi dell'anno.
I principi di comportamento lasciano al professionista il compito di porre in essere, ma anche di documentare, le procedure necessarie per rispettare il livello di impegno richiesto dall'incarico. Infatti, il numero di incarichi dipende anche dalla tipologia di imprese: per esempio, 20 incarichi in piccole e medie imprese comportano, generalmente, un impegno minore rispetto a cinque o dieci incarichi in imprese di maggiori dimensioni o in istituti di credito. In ogni caso. il Consiglio nazionale raccomanda che il professionista sia in grado di garantire la partecipazione ad almeno due terzi delle attività necessarie per lo svolgimento dell'incarico: in caso contrario, è opportuno non lo accetti, ovvero vi rinunci, salvo sia possibile adottare adeguate misure di salvaguardia.
Con riferimento alle clausole di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità previste dalla legge, si tratta, generalmente, di presunzioni assolute, che non sono oggetto di valutazione discrezionale, in quanto fanno riferimento a interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna a pene che comportano interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, amministratore della società, rapporti di parentela.
In caso di rapporto di lavoro dipendente con la società o ad altra società del gruppo l'indipendenza risulta certamente compromessa.
Una presunzione, invece, richiede la valutazione, caso per caso: si tratta di eventuali rapporti di lavoro autonomo, rapporti continuativi di consulenza o prestazioni d'opera retribuite e ulteriori rapporti di natura patrimoniale che possono costituire un rischio per l'indipendenza del sindaco. Tali rapporti riguardano la società che intende conferire l'incarico, ma anche le società del gruppo.