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Questo articolo è stato pubblicato il 06 agosto 2010 alle ore 09:10.
In materia di studi di settore se l'ufficio rettifica la dichiarazione del contribuente solo con il dato di Gerico deve evidenziare, nella motivazione, l'impossibilità del contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito. E questo vale anche per le situazioni precedenti alla decisione a sezioni unite del 18 dicembre 2009 che ha precisato le regole sulla forza probatoria degli studi. Solo così il giudice, può valutare, successivamente, all'interno del quadro probatorio rappresentato, la mancata risposta all'invito. In caso contrario, l'atto impositivo è illegittimo. A stabilirlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 18227 depositata ieri.
Questi i fatti: l'amministrazione ha proposto ricorso in Cassazione avverso una sentenza con la quale la Ctr aveva dato ragione al contribuente per un accertamento da studi. La Ctr aveva rilevato che l'ufficio si era limitato a fare propri i risultati di Gerico, senza apportare altri elementi a sostegno. L'Agenzia ha proposto ricorso con un unico motivo ritenendo legittimo e motivato l'accertamento, poichè conforme a quanto stabilito dalle sezioni unite.
Per la Cassazione, invece, proprio le sezioni unite hanno chiarito che l'esito del contraddittorio non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento. Il giudice tributario può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo. Egli dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso alle presunzioni semplici, anche se non ha risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa. In tal caso assume però, le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base degli standard, dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente.
In questa ipotesi, il giudice può valutare la mancata risposta all'invito. Alla luce di tali principi la Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto non sono risultate corrette le affermazioni su legittimità e congruenza della motivazione dell'accertamento, fondato solo sulla divergenza delle risultanze di Gerico rispetto a quanto dichiarato dal contribuente. Nel ricorso non era stato dedotto il mancato contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso, nonostante il regolare invito dell'ufficio, né tale circostanza era desumibile dalla sentenza impugnata.