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Questo articolo è stato pubblicato il 07 agosto 2010 alle ore 08:00.
Le prestazioni esenti o non imponibili nel Paese comunitario dove è stabilito il committente soggetto passivo d'imposta non vanno inclusi negli elenchi Intra dei servizi ma, in linea di principio, sono soggette a fatturazione; tuttavia, la fattura può essere evitata se l'operazione, ove fosse territorialmente rilevante in Italia, possa beneficiare di un regime di esonero dall'obbligo di fatturazione, previsto dalla normativa nazionale per alcune operazioni esenti. Sono, queste, alcune delle ulteriori risposte fornite ieri dall'agenzia delle Entrate con la circolare 43/E, a chiarimento della nuova disciplina riguardante gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
In merito a questi elenchi era stato aperto un forum online sul sito dell'agenzia delle Entrate e la precedente circolare – la n. 36/E del 21 giugno (si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 giugno scorso) aveva già fornito 44 risposte ad altrettante domande. Ora l'Agenzia comunica altre 9 specifici pareri, ma le questioni generali che riguardano la nuova disciplina sulla territorialità dei servizi e sui rimborsi a soggetti non residenti di cui alle direttive 2008/8/Ce e 2008/9Ce devono essere ancora risolti, e i dubbi al riguardo sono ancora tanti.
In ogni caso, nella circolare di ieri le Entrate precisano anche che il prestatore nazionale, per accertare che il servizio reso sia esente o non imponibile nello Stato membro del committente, deve farsi rilasciare dal committente una dichiarazione scritta che può aver valore per tutte le prestazioni della stessa specie.
Così il prestatore stabilito in Italia, in possesso di questa dichiarazione, è legittimato a non includere la prestazione resa nell'elenco riepilogativo delle prestazioni effettuate ed, eventualmente, a non presentare questo elenco se presta esclusivamente servizi per i quali ha ottenuto tale dichiarazione. Tuttavia, in mancanza di questa attestazione, il contribuente è legittimato a non includere la prestazione nell'elenco riepilogativo solo se ha certezza, in base a elementi di fatto obiettivi, che per la prestazione non è dovuta l'imposta nello Stato membro del committente.