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Norme e Tributi Approfondimenti

Ricorsi Inps in tempi stretti

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Questo articolo è stato pubblicato il 11 agosto 2010 alle ore 08:00.


Dal 1° gennaio 2011 la riscossione coattiva dei contributi riceverà una forte accelerazione. Basterà infatti la notifica dell'avviso di addebito da parte dell'Inps per avviare la procedura che potrà facilmente sfociare negli atti esecutivi (si veda, da ultimo, «Il Sole 24 Ore» di ieri).
La stretta è, però, già iniziata con l'entrata in vigore, il 31 maggio, del decreto legge 78/2010, convertito con modifiche in legge 122/2010. Da questa data sono operativi due interventi significativi:
- l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 46/1999 che consentiva agli enti previdenziali di sospendere, con provvedimento motivato, la riscossione in presenza di un ricorso presentato dopo l'iscrizione a ruolo del debito contributivo (articolo 30, comma 10);
- la sospensione dei termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute agli enti previdenziali (articolo 38, comma 12).
Con l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 46 viene dunque meno la facoltà dell'istituto previdenziale di sospendere la riscossione in caso di ricorso presentato dopo l'iscrizione a ruolo. Lo sottolinea l'Inps con la circolare 108/2010 evidenziando, però, che la sospensione del ruolo potrà essere concessa per cause diverse: pagamenti effettuati e non ancora contabilizzati, rateazioni non inserite nel sistema informativo, ordinanze giudiziali.
Se il ricorso è stato, invece, presentato prima dell'iscrizione a ruolo interviene l'articolo 24, comma 4 del decreto 46, che stabilisce che l'iscrizione stessa può essere effettuata solo dopo la decisione dell'organo amministrativo al quale il ricorso è stato presentato, comitato regionale o centrale, fatta salva la necessità di garantire il rispetto dei termini di decadenza fissati al comma 1 dell'articolo 25 (si veda box a lato).
I crediti per i contributi già iscritti a ruolo possono essere rateizzati solo presentando l'istanza all'agente della riscossione (Equitalia). L'articolo 19 del Dpr 602/1973 consente agli agenti della riscossione la possibilità di concedere la rateazione anche dei crediti iscritti a ruolo dagli enti previdenziali fino a un massimo di 72 rate. Si tratta di crediti che scadono nel giorno indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. È venuta invece meno, dal 3 agosto, la possibilità di chiedere all'Inps la rateazione delle somme iscritte a ruolo (circolare Inps 106/2010; si veda «Il Sole 24 Ore» del 4 agosto).

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Intanto, le iscrizioni a ruolo aumenteranno e interesseranno somme per le quali stavano per scadere o sono appena scaduti i termini per l'iscrizione.
L'articolo 38, comma 12, del decreto legge legge 78 prevede che le disposizioni dell'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo 46/1999 non si applichino, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dopo il 1° gennaio 2004 dall'ente previdenziale.
Ciò significa che l'Inps avrà tre anni in più per iscrivere a ruolo tutti i crediti, anche riferiti a periodi di competenza precedenti tale data, omessi, accertati e notificati dal 1° gennaio 2004. Sempre che non sia intervenuta la prescrizione. In tal senso la direzione generale dell'istituto di previdenza invita le sedi ad avviare immediatamente l'esame delle pratiche sui crediti relativi a tutte le gestioni.
A un primo esame sembrerebbe che l'articolo 38 faccia esclusivo riferimento agli enti previdenziali, con conseguente non applicabilità della sospensione dei termini ai premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Dagli enti previdenziali ci si può attendere un elevato numero di cartelle, avverso le quali non restano molte possibilità di ricorso, almeno amministrativo.
Infine, da gennaio 2011 il nuovo sistema di riscossione si baserà sulla notifica di un avviso di addebito, tramite il quale l'istituto previdenziale potrà recuperare tutti crediti accertati a partire da questa data, anche se di competenza di periodi precedenti.
In caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica, l'Inps consegnerà l'avviso all'agente della riscossione, prima che si consluda il periodo di 90 gioni concesso al contribuente per fare ricorso su questioni non relative alla natura del rapporto di lavoro. L'accelerazione della riscossione potrebbe incrociarsi con i tempi previsti per la decisione dei ricorsi.
L'esecuzione forzata sarà a cura dell'agente stesso, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
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La domanda di dilazione


L'opzione per il debitore
Prima dell'iscrizione a ruolo e della notifica della cartella il debitore può presentare un'istanza di rateazione all'Inps che comprenda tutti i crediti contributivi in fase amministrativa, accertati alla data di presentazione dell'istanza stessa. Fra questi, i crediti denunciati dal contribuente o accertati dall'istituto per i quali non risulti effettuato il versamento alle scadenze di legge; quelli richiesti al contribuente con avviso bonario; quelli in fase legale non oggetto di iscrizione a ruolo; i crediti affidati per il recupero agli agenti della riscossione per i quali non sia avvenuta la notifica della cartella di pagamento al contribuente
Il termine massimo
Il pagamento dilazionato può essere concesso fino a un massimo di 24 mensilità, con la possibilità di un prolungamento fino a 36 rate (serve l'autorizzazione del ministero del Lavoro). In qualche caso lo stesso ministero, di concerto con quello dell'Economia, concede il pagamento dilazionato fino a 60 mensilità

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