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Questo articolo è stato pubblicato il 11 agosto 2010 alle ore 08:00.
Dal 1° gennaio 2011 la riscossione coattiva dei contributi riceverà una forte accelerazione. Basterà infatti la notifica dell'avviso di addebito da parte dell'Inps per avviare la procedura che potrà facilmente sfociare negli atti esecutivi (si veda, da ultimo, «Il Sole 24 Ore» di ieri).
La stretta è, però, già iniziata con l'entrata in vigore, il 31 maggio, del decreto legge 78/2010, convertito con modifiche in legge 122/2010. Da questa data sono operativi due interventi significativi:
- l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 46/1999 che consentiva agli enti previdenziali di sospendere, con provvedimento motivato, la riscossione in presenza di un ricorso presentato dopo l'iscrizione a ruolo del debito contributivo (articolo 30, comma 10);
- la sospensione dei termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute agli enti previdenziali (articolo 38, comma 12).
Con l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 46 viene dunque meno la facoltà dell'istituto previdenziale di sospendere la riscossione in caso di ricorso presentato dopo l'iscrizione a ruolo. Lo sottolinea l'Inps con la circolare 108/2010 evidenziando, però, che la sospensione del ruolo potrà essere concessa per cause diverse: pagamenti effettuati e non ancora contabilizzati, rateazioni non inserite nel sistema informativo, ordinanze giudiziali.
Se il ricorso è stato, invece, presentato prima dell'iscrizione a ruolo interviene l'articolo 24, comma 4 del decreto 46, che stabilisce che l'iscrizione stessa può essere effettuata solo dopo la decisione dell'organo amministrativo al quale il ricorso è stato presentato, comitato regionale o centrale, fatta salva la necessità di garantire il rispetto dei termini di decadenza fissati al comma 1 dell'articolo 25 (si veda box a lato).
I crediti per i contributi già iscritti a ruolo possono essere rateizzati solo presentando l'istanza all'agente della riscossione (Equitalia). L'articolo 19 del Dpr 602/1973 consente agli agenti della riscossione la possibilità di concedere la rateazione anche dei crediti iscritti a ruolo dagli enti previdenziali fino a un massimo di 72 rate. Si tratta di crediti che scadono nel giorno indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. È venuta invece meno, dal 3 agosto, la possibilità di chiedere all'Inps la rateazione delle somme iscritte a ruolo (circolare Inps 106/2010; si veda «Il Sole 24 Ore» del 4 agosto).